Cassazione Penale, Ordinanza n. 39596/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la domanda di semilibertà e dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe valutato in modo erroneo e non adeguato il proprio percorso trattamentale, il giudizio negativo sulle condotte, gli esiti dell'osservazione intramuraria e la sufficienza delle proposte trattamentali; ha inoltre lamentato che non si fosse tenuto conto, o non adeguatamente, della disponibilità all'accoglienza manifestata da alcune associazioni contattate e ha invocato ulteriori approfondimenti istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e volte a sollecitare una rivalutazione del merito, già compiutamente esaminato dal Tribunale di sorveglianza con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. Non emergendo vizi di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili cause di esonero.
Norme richiamate
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non sono deducibili come violazione di legge o vizio di motivazione censure che, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre gli stessi elementi e argomenti già esaminati nel giudizio di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza è insindacabile in cassazione quando risulti completa, coerente con le emergenze processuali e rispettosa delle regole della logica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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