Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3781/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; 2) del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Vacutest Kima S.r.l. il 6/2/2023: per l'annullamento 1) della Determinazione 28.11.2022 n. 1356, prot. 26987, a firma del Direttore Generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, che ha determinato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022); 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142.

Giustizia amministrativa202301247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e determinazione regionale degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti e conseguenti, relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alla disciplina del relativo ripiano. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna del 28 novembre 2022, che ha quantificato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, poiché la parte ricorrente avrebbe estinto l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Le parti sono state quindi chiamate a interloquire esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse e sull'utilità della prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né i motivi aggiunti. Ha rilevato che l'estinzione dell'obbligazione da parte delle imprese ricorrenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, potrebbe aver privato di utilità la prosecuzione del giudizio, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha escluso, allo stato, che la ricorrente possa subordinare tale valutazione alla definizione di analoghi contenziosi pendenti con altre Regioni, poiché ciascuna controversia conserva autonomia. È stato assegnato alle parti il termine di otto giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'eventuale improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di contenimento della spesa per dispositivi medici e del ripiano del superamento del tetto a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito in l. n. 142/2022

    È richiamato quale fondamento degli atti adottati per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    È richiamato come disposizione in base alla quale la parte ricorrente avrebbe estinto l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici; tale adempimento potrebbe avere fatto venir meno l'utilità della decisione sul ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla rilevazione, dopo il passaggio in decisione, della questione di possibile improcedibilità e alla necessità di consentire il contraddittorio delle parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale norma processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia, tale adempimento può privare di utilità la prosecuzione del giudizio e determinare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'amministrazione non ne abbia ancora formalmente preso atto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento alla concreta utilità della decisione nella singola controversia; il ricorrente non può subordinare tale valutazione alla definizione di altri giudizi paralleli riguardanti rapporti con amministrazioni diverse e autonomi rispetto a quello controverso.
  • Se il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile causa di improcedibilità, deve consentire alle parti di presentare memorie sulla questione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.