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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18911/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e riproponendo censure già svolte in appello, dichiarate dalla Corte territoriale infondate. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo un errato calcolo dei termini; la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente applicato la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., con conseguente corretto computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche indirettamente, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il calcolo della prescrizione era stato correttamente effettuato sulla base della recidiva applicata in sentenza. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ne conferma la sussistenza alla luce della motivazione di merito e della prova anche indiretta dell'elemento soggettivo.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva è stata applicata in tale forma, con effetti sul computo del termine di prescrizione.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    La difesa l'aveva invocata erroneamente; la Corte esclude che fosse quella applicata in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Le censure che si limitano a riproporre in cassazione argomenti già dedotti e disattesi in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche da elementi indiretti, inclusa la mancata o non credibile indicazione della provenienza del bene ricevuto.
  • Quando la recidiva è stata correttamente applicata dal giudice di merito, il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto di tale qualificazione, e la doglianza sul punto è infondata se si fonda su un presupposto erroneo.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPrescrizione del reatoRecidiva
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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