Cassazione Penale, Sentenza n. 27156/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa tentata aggravata relativa al fatto del 26/03/2018. Ha dedotto: 1) inesistenza di impedimento per mancanza di querela, sostenendo che la querela anteriore riguardava condotte non rilevanti e che non si sarebbe formato reato progressivo; 2) vizio di responsabilità e travisamento probatorio, in ragione di un accordo di cessione delle attività (16/02/2018) a favore della collaboratrice Serena Roga che, secondo la ricorrente, avrebbe reso impossibile la sua responsabilità e giustificato il mancato pagamento ai fornitori; 3) improcedibilità dell'azione per assenza di querela da parte della Roga, ritenuta unica danneggiata dall'episodio; 4) illegittima valorizzazione di condotte ritenute dal Tribunale penalmente irrilevanti; 5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto, avendo la vittima ricevuto la restituzione di 500 euro il 26/03/2018; 6) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) e valorizzazione di una prognosi sfavorevole; 7) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa del ruolo della madre e delle scuse offerte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: la querela del 17/02/2018 era riferibile all'unica vicenda illecita composta da più momenti fattuali e quindi idonea a coprire anche l'episodio del 26/03/2018; la sentenza impugnata ha dato valutazioni di fatto e di credibilità non manifestamente illogiche, avendo riscontrato convergenza fra le dichiarazioni della persona offesa e della teste Roga e dati oggettivi (chiusura delle attività prima del 26/03/2018, mancata restituzione di somme e necessità per la vittima di ripagare i fornitori). La Corte ha inoltre condiviso il giudizio di merito nel ritenere non applicabile l'art. 131-bis per la non particolare tenuità del fatto, ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena valutando la prognosi di recidiva e la mancata resipiscenza, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dell'intensità del dolo e di un precedente specifico.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità, valutando l'intensità del dolo e il danno complessivo subito dalla vittima; si tratta di valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
La possibilità di sospensione condizionale della pena è stata negata dalla Corte di appello sulla base di una prognosi sfavorevole di recidiva e della mancata restituzione complessiva delle somme, motivazione ritenuta non manifestamente illogica.
Citato come possibile strumento per l'assunzione di obblighi in caso di sospensione; la Corte ha comunque negato la sospensione condizionale, quindi non è stato applicato.
Riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato che il giudice di merito può valorizzare uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 per negare le attenuanti. Nel caso il giudice ha dato rilievo all'intensità del dolo e al precedente specifico.
Principio processuale sulla querela e reato continuato
La Corte ha interpretato la querela presentata il 17/02/2018 come valida rispetto all'intera vicenda unitaria composta da più momenti fattuali (reato continuato/condotta unitaria), per cui non era richiesta una nuova espressione di volontà punitiva per l'evento successivo del 26/03/2018.
Massime di principio
- Se le condotte sono parte di una vicenda unitaria e la querela originaria ricomprende i fatti considerati dalla vittima, la querela antecedente può coprire anche episodi successivi collegati e non è necessario che il querelante ribadisca la volontà punitiva per ciascun segmento.
- La valutazione sulla responsabilità penale e sulla credibilità delle prove (dichiarazioni delle parti, riscontri oggettivi) è rimessa al giudice di merito: in cassazione si controlla la logicità della motivazione, non si riconsiderano i fatti in via di merito.
- La mera esistenza di un accordo di cessione di attività non esonera automaticamente dalla responsabilità penale: occorre provare che i pagamenti e gli obblighi verso i fornitori siano stati effettivamente trasferiti e adempiuti dalla cessionaria.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva della gravità, del danno e dell'intensità del dolo; danni significativi o condotte dolose persistenti escludono in genere la causa di non punibilità.
- La concessione della sospensione condizionale della pena dipende anche da una valutazione prognostica sulla recidiva e dalla concreta restituzione o riparazione del danno; assunzione di obblighi ex art. 165 non garantisce automaticamente il beneficio.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e può essere negato anche sulla base di un solo elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., come la gravità del reato o precedenti specifici.
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