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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41337/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata considerazione degli scritti difensivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma deduceva, in sostanza, l'omessa valutazione di una memoria difensiva e delle conclusioni scritte trasmesse via PEC in applicazione della disciplina emergenziale Covid-19. Secondo la Corte, tale omissione può integrare una nullità generale a regime intermedio solo se gli atti difensivi contengono specifiche deduzioni nuove, autonome e decisive rispetto ai motivi di appello. Nel caso concreto, l'unica questione davvero nuova era la richiesta di declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., ritenuta manifestamente infondata perché il procedimento riguardava reati commessi il 9 gennaio 2019, quindi non soggetti alla disciplina introdotta per i procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 10 gennaio 2020. La Corte ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'omessa valutazione di una memoria difensiva o di conclusioni scritte può integrare una nullità generale a regime intermedio solo se gli atti contengono deduzioni specifiche, nuove e decisive rispetto ai motivi già proposti.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione non era applicabile al procedimento, perché riguardava reati commessi prima della data di decorrenza prevista dalla legge modificatrice solo per fatti commessi dal 10 gennaio 2020.

  • art. 2, comma 3, l. 27 settembre 2021, n. 134

    La disciplina dell'improcedibilità in appello e cassazione si applica ai procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 10 gennaio 2020, non a quelli relativi a fatti anteriori.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa considerazione di memorie difensive o conclusioni scritte determina una nullità a regime intermedio solo quando gli scritti contengano specifiche censure nuove, autonome e potenzialmente decisive rispetto ai motivi di impugnazione già proposti.
  • La deduzione dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. è infondata quando il procedimento riguarda reati commessi prima della data di applicazione temporale prevista dalla legge di riforma.
  • La censura che prospetta una nullità processuale deve confrontarsi con il contenuto effettivo degli scritti omessi: in assenza di novità e decisività delle deduzioni, la doglianza è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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