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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33401/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto stipulato tra due società e qualificato dalle parti come contratto di affitto di terreno destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'Amministrazione ha riqualificato l'atto come concessione di diritto reale di superficie, ritenendo che le caratteristiche negoziali fossero incompatibili con la causa tipica dell'affitto/locazione. La CTR aveva respinto l'appello erariale confermando l'annullamento dell'atto, e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., per non avere la CTR valorizzato le anomalie dell'assetto negoziale. Le contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando anche la nullità dell'avviso per difetto di motivazione ex art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso principale è stato rinunciato dall'Agenzia; ne è seguita la declaratoria di estinzione del processo quanto al ricorso principale e l'assorbimento/inammissibilità per carenza di interesse dei ricorsi incidentali condizionati delle società.

La decisione

La Corte ha dato atto della rituale rinuncia al ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale ricorso. Conseguentemente, ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali proposti dalle due società resistenti, rilevando che l'estinzione del ricorso principale fa venir meno l'interesse alla decisione sui ricorsi incidentali condizionati. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di rinuncia al ricorso e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso principale in cassazione determina l'estinzione del processo limitatamente a tale impugnazione.
  • Quando il ricorso principale viene estinto per rinuncia, i ricorsi incidentali condizionati perdono interesse e restano assorbiti.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disciplina dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia è un evento processuale autonomo che chiude il giudizio di legittimità senza esame del merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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