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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese, ritenendo le ragioni della definizione agevolata idonee a giustificare la compensazione. Ha altresì escluso l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza dando atto della regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 50/2017 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Dal testo non emergono i motivi originari dell'impugnazione contro la sentenza di merito, né il contenuto della pretesa tributaria; emerge solo che la lite è stata definita in via agevolata.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. 50/2017

    La regolarità della definizione agevolata della controversia è stata considerata idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando risulta validamente perfezionata la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, il giudizio può essere dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite in ragione della natura della definizione intervenuta.
  • Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, può venire meno anche il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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