Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01338/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in via de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza. La Corte non entra nel merito delle doglianze contro il provvedimento impugnato, perché rileva d'ufficio un vizio originario dell'impugnazione: il ricorso è stato sottoscritto dal condannato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso viene quindi considerato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione/legittimazione alla proposizione personale del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    È richiamato per affermare che l'imputato/condannato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento.

  • art. 613 c.p.p.

    È richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano senza esame del merito.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.