Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1893 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Prestazioni di previdenza complementare - Tassazione applicabile a soggetti iscritti a forme di tassazione complementare su rendimenti finanziari fino al 31.12.2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione delle somme erogate da una forma pensionistica complementare e, in particolare, l’aliquota applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Il contribuente chiedeva che su tali rendimenti fosse applicata la ritenuta del 12,50%, sostenendo che il «rendimento netto» dovesse individuarsi nella quota derivante dalla gestione finanziaria del capitale sui mercati, e non nella mera parte residua dopo aver sottratto i contributi. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la disciplina indicata è invece quella della tassazione separata.

La decisione

È riconosciuta ai «vecchi iscritti» l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulla sola quota che, secondo la dichiarazione del fondo erogante, costituisce rendimento netto da gestione finanziaria del capitale accantonato. La quota non può essere determinata come semplice residuo rispetto ai contributi. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata prevista dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 917/1986. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto impugnato, le somme, le statuizioni sulle spese né l’esito formale del ricorso; pertanto non consente di stabilire con certezza quale parte sia risultata vincitrice.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986, art. 16, comma 1, lett. a)

    Differentemente, per il periodo dal 01.01.2001, si applicherà agli importi maturati interamente il regime di tassazione separata di cui all'art. 16. co. 1 lett.a) e dall'art. 17 d.P.R. 917/96.

    Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 l’intero importo è assoggettato al regime di tassazione separata previsto dalla disposizione.

  • D.P.R. 917/1986, art. 17

    Differentemente, per il periodo dal 01.01.2001, si applicherà agli importi maturati interamente il regime di tassazione separata di cui all'art. 16. co. 1 lett.a) e dall'art. 17 d.P.R. 917/96.

    La tassazione separata si applica agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2001, in coordinamento con l’art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. 917/1986.

Massime di principio

  • Per i cosiddetti «vecchi iscritti» alle forme pensionistiche complementari, la ritenuta del 12,50% riguarda soltanto i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 e riconducibili alla gestione finanziaria del capitale sui mercati.
  • Il rendimento agevolabile non coincide automaticamente con la differenza tra l’importo erogato e i contributi versati: la quota deve risultare dalla dichiarazione del fondo e corrispondere al rendimento derivante dalla gestione finanziaria.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica la tassazione separata sull’intero importo secondo gli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 917/1986.
  • Il principio richiamato riguarda la corretta qualificazione e prova delle componenti dell’erogazione: è quindi rilevante acquisire la documentazione del fondo che distingua i rendimenti finanziari dalle altre somme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.