Cassazione Penale, Ordinanza n. 09374/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Sassari che aveva già esaminato e respinto le censure relative alla qualificazione giuridica della condotta come fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, di riflesso, alla possibilità di accedere alla messa alla prova. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulava un motivo meramente confutativo, generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La qualificazione della condotta ai sensi della fattispecie di lieve entità era stata già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale; il ricorso non ha offerto censure nuove o specifiche idonee a scalfire tale valutazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e confutativo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione sulla qualificazione della condotta deve contenere critiche puntuali agli argomenti della sentenza impugnata; in mancanza, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- La contestazione della qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità non consente di per sé l'accesso alla messa alla prova se il giudice di merito ha già escluso tale qualificazione con motivazione immune da vizi.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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