Cassazione Penale, Sentenza n. 13062/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per i reati indicati nei capi A (artt. 110, 624 e 625 n.2 c.p.) e B (art. 110, 493-ter c.p.). Il ricorso deduceva due motivi, entrambi per vizio di motivazione: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le prove e gli argomenti prodotti in appello; 2) mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nonostante la risalenza del reato, le condizioni personali e familiari, il limitato bagaglio educativo e l'adempimento puntuale di precedenti misure sostitutive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha negato le attenuanti generiche valorizzando elementi positivi (numerosi precedenti penali, anche specifici, la mancanza di ristoro alla persona offesa, la rapida reiterazione dei reati dopo la cessazione di precedenti misure coercitive) e adottando un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta dell'imputato. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, la Corte ha richiamato l'art. 58 della legge n. 689/1981 e condiviso la valutazione negativa sull'an (capacita' di rispettare le prescrizioni), allo stato fondata sui precedenti e sulla pericolosità sociale manifestata; pertanto la scelta del giudice del merito è stata ritenuta insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica il concorso di persone nel reato; la sentenza enumera tale norma tra gli articoli contestati (concorrente nei reati) senza ulteriori questioni interpretative specifiche
Norma richiamata come titolo di reato nel capo A; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto provata la responsabilità in relazione alle fattispecie contestate
Comma/numero richiamato come aggravante o specifica qualificazione del fatto nel capo A; valutato e confermato nel complesso motivazionale della Corte territoriale
Norma riferita al capo B; anch'essa considerata provata e confermata dalla Corte d'appello e ritenuta correttamente motivata dalla Cassazione
Richiamato come criterio fondamentale per la commisurazione della pena: disciplina i criteri per determinare la misura della pena in relazione alla personalità dell'autore e alle caratteristiche del fatto
Norma centrale nell'analisi della Corte: le circostanze attenuanti generiche vanno motivate positivamente, il giudice deve indicare gli elementi ritenuti idonei a mitigare la pena e può privilegiare l'elemento ritenuto prevalente senza dover contestare tutti gli elementi addotti dalla difesa
Regola la sostituzione delle pene con misure alternative: la Corte ne ricava un duplice apprezzamento del giudice del merito (an - prognosi di rispetto delle prescrizioni; quomodo - scelta della pena sostitutiva). La Cassazione ritiene che la valutazione negativa dell'an fondata su precedenti e comportamento sia insindacabile se logicamente motivata
Corte costituzionale, sent. n. 313/1990
Citata in relazione alla funzione rieducativa della pena e al principio di proporzione tra offesa e sanzione, quale quadro di riferimento culturale e giuridico per la commisurazione della pena
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il giudice deve individuare e motivare positivamente gli elementi che giustificano la mitigazione della pena
- La motivazione del giudice di merito va valutata unitariamente; motivazioni distribuite su più passaggi (es. primo grado + secondo grado) possono integrare una motivazione complessiva coerente e sufficiente
- I precedenti penali, la specificità dei reati e la rapidità di reiterazione costituiscono fondamento legittimo per un giudizio prognostico negativo che giustifica il rifiuto delle attenuanti o delle pene sostitutive
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative (art. 58 l. 689/1981) richiede una valutazione preliminare di idoneità (an) basata su una prognosi positiva; l'assenza di tale prognosi può legittimamente determinare il rigetto della richiesta
- In Cassazione non si possono ritrattare i fatti o rinnovare la valutazione del merito se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria
- Il giudice può concentrare la sua argomentazione sull'elemento ritenuto prevalente tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.; non è necessario invalidare punto per punto gli argomenti della difesa purché la scelta sia adeguatamente motivata
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