Ordinanza n. 172/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di accertamento esecutivo per il recupero della maggiorazione della rata del contributo di costruzione e degli interessi legali per ritardato pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo del Comune, relativo al recupero del credito derivante dal mancato versamento nei termini ordinari della maggiorazione della rata del contributo di costruzione e degli interessi legali connessi al permesso di costruire. Il ricorso era accompagnato da domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro l’avviso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. La decisione è stata fondata esclusivamente sulla sussistenza del periculum in mora, ritenendo grave e irreparabile il danno che l’esecuzione dell’avviso avrebbe potuto arrecare all’impresa, considerato che essa si trova in regime di concordato preventivo con continuità aziendale. Il giudice ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sul merito della controversia. È stata fissata per il 21 ottobre 2026 l’udienza pubblica per la trattazione del merito, congiuntamente a un diverso ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare; il provvedimento è stato concesso in ragione del danno grave e irreparabile prospettato, senza anticipare la decisione sul merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando l’esecuzione è idonea a produrre un danno grave e irreparabile, anche se il giudice lascia impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della controversia nel merito.
- La sottoposizione dell’impresa a concordato preventivo con continuità aziendale può integrare, in relazione all’esecuzione di una pretesa patrimoniale amministrativa, un elemento rilevante ai fini della configurazione del periculum in mora.
Come è indicizzato
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