Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16607/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ritenendo che la confisca del 100% delle quote societarie di R.e.s.i.t. avesse determinato un acquisto a titolo originario da parte dello Stato (gestore: ANADC/Agenzia), tale da impedire alla società di proseguire l'azione monitoria. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c., delle norme antimafia (legge n. 575/1965 e successive), nonché delle disposizioni sulla gestione dei beni confiscati (artt. 194-207 legge n. 228/2012), sostenendo che la confisca delle partecipazioni societarie non determina la perdita della soggettività processuale della società e, pertanto, non ne impedisce la capacità di stare in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la corte d'appello abbia errato nel qualificare la fattispecie come acquisto a titolo originario che estinguerebbe la legittimazione processuale della società. La Corte ha distinto la confisca di partecipazioni societarie dalla confisca di immobili: quando è confiscata la totalità delle quote sociali, lo Stato entra nella titolarità delle partecipazioni e l'Agenzia ne assume la gestione, ma la persona giuridica (la società) permane come soggetto autonomo. Ne consegue che l'applicazione automatica dell'art. 111 c.p.c. (che osterebbe in caso di acquisto a titolo originario) non è corretta in questa ipotesi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli, diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito (inclusa la valutazione delle eccezioni della controricorrente, come la nullità del contratto per illeceità). Sono state inoltre poste a carico della corte di rinvio le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo di impugnazione ma non oggetto di esplicita nuova interpretazione decisoria; il giudice di cassazione si sofferma sul diverso regime dell'art. 111 c.p.c. rispetto alla fattispecie concreta.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    La Corte chiarisce che l'art. 111 (che può impedire il proseguimento del processo quando interviene un acquisto a titolo originario) non si applica automaticamente al caso di confisca integrale delle partecipazioni societarie; la confisca delle quote non equivale necessariamente alla soppressione della soggettività processuale della società.

  • legge n. 575/1965 (art. 1 e ss., art. 2-ter)

    art. 1 e ss. della legge n. 575 del 1965; art. 2-ter

    Norme antimafia di riferimento per la confisca; la Corte distingue gli effetti della confisca quando riguarda partecipazioni societarie rispetto alla confisca di beni immobili e richiama la disciplina successoria e gestionale prevista dalla normativa antimafia.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (commi 194-207)

    art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; artt. 194-207

    Richiamata dalla corte d'appello per sostenere l'ostatività di taluni rimedi processuali; la Cassazione osserva che l'eventuale applicazione di queste disposizioni non giustifica automaticamente la perdita della capacità processuale della società quando la confisca riguarda quote societarie gestite dall'Agenzia.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), art. 48, comma 8, lett. b)

    art. 48, comma 8, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in relazione alla messa in liquidazione della società a seguito della confisca; la Corte prende atto delle conseguenze amministrative ma ne distingue gli effetti rispetto alla persistenza della soggettività processuale della società.

  • decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, art. 8

    art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50

    La Corte utilizza questa norma per spiegare che, nella fase gestionale dei beni confiscati, l'Agenzia assume funzioni di gestione e trova applicazione la disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (richiamo all'applicazione dell'art. 1 del testo unico sull'Avvocatura dello Stato).

  • regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (testo unico Avvocatura dello Stato), art. 1

    articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (R.D. 30/10/1933, n. 1611)

    La Cassazione conferma che l'Agenzia, quale gestore dei beni confiscati, è sottoposta alla disciplina della rappresentanza dello Stato e può incidere sulla rappresentanza processuale dei beni gestiti.

Massime di principio

  • La confisca della totalità delle quote societarie non annulla automaticamente la soggettività giuridica della società: la società continua ad esistere come persona giuridica anche se lo Stato, tramite l'Agenzia, ne ha assunto la titolarità delle partecipazioni e la gestione.
  • La qualifica giuridica della confisca (bene immobile vs. partecipazioni societarie) determina effetti differenti sul diritto di agire in giudizio: la giurisprudenza che limita l'azione per beni immobili confiscati non è automaticamente estendibile alle società le cui quote sono confiscate.
  • Quando lo Stato interviene mediante l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, l'Agenzia svolge il ruolo gestionale e può avere la rappresentanza processuale, ma ogni decisione sulla legittimazione processuale richiede un'analisi puntuale della natura del bene confiscato e della normativa applicabile.
  • In caso di contestazione della nullità o illeceità di rapporti contrattuali posti a fondamento di un credito, la Cassazione può rilevare la nullità solo se gli elementi di fatto necessari sono già acquisiti agli atti; altrimenti la questione va valutata nel merito dal giudice di rinvio.
  • I difensori non possono rettificare unilateralmente l'identità della parte processuale: eventuali correzioni formali sull'indicazione della parte devono essere trattate secondo le regole processuali e non sostituite da dichiarazioni difensive improprie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.