Cassazione Penale, Sentenza n. 22567/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in otto motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 63, 64, 191, 197, 197-bis e 210 c.p.p.) per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile Cecchi, ritenuto a sua volta responsabile di usura; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità sulla responsabilità per usura per presunta inattendibilità della persona offesa (contraddizioni con flussi bancari, intercettazioni, tabulati, deposizioni discordanti, accordi su versioni da dare); (3) analoga censura sulla sentenza di condanna per estorsione consumata, per mancanza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile; (4) mancata riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che l'imputato mirava solo al recupero del credito; (5) mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per assenza di collegamenti certi con organizzazioni mafiose; (6) esclusione della recidiva specifica contestata, perché l'unico precedente è datato (2008); (7) censura sull'aumento per continuazione e sull'eccessività del trattamento sanzionatorio tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute; (8) impugnazione della provvisionale di euro 528.000,00 per duplicazione del risarcimento (anche altro coimputato condannato) e per assenza di prova sull'entità del danno.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi e per mera ripetizione di censure già decise in sede d'appello senza un confronto effettivo con la sentenza impugnata. Nel merito dei profili maggiormente sollevati, la Corte ha ritenuto: corretta la valutazione della Corte d'appello circa la non configurabilità della qualifica di indagato per la parte civile Cecchi (mancata iscrizione e verifica sostanziale della veste processuale); congrua e sufficientemente motivata la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce di intercettazioni, tabulati e deposizioni convergenti; corretta l'esclusione della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in presenza di una pretesa illecita e di minacce finalizzate al profitto illecito (estorsione); irrilevante in cassazione la censura sulla provvisionale, essendo la quantificazione della provvisionale discrezionale e non impugnabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle ulteriori spese processuali liquidate a favore della parte civile.
Norme richiamate
Disciplina le garanzie per il dichiarante che veste la qualifica di indagato; la Corte ha ritenuto che, non essendo la persona offesa formalmente iscritta tra gli indagati, non si applicasse il regime di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni
Garanzie procedurali per l'indagato; la Corte ha considerato non necessarie tali garanzie in assenza di formale iscrizione e in presenza di valutazione sostanziale della veste del dichiarante
artt. 191, 197, 197-bis, 210 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di utilizzabilità e assunzione delle dichiarazioni e mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione applicabile nel caso concreto
Norma che integra il delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto congrua la decisione di merito che ha valutato come le minacce e la finalità di profitto illecito integrassero l'estorsione
Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha confermato che quando la pretesa è illecita e accompagnata da minacce finalizzate a un guadagno illecito, è esclusa la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Aggravante per collegamenti con organizzazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e il linguaggio mafioso valorizzati in sede di merito fossero elementi idonei a sostenere l'applicazione dell'aggravante, salvo sempre la necessità di adeguata motivazione del giudice di merito
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Requisiti di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto di tali requisiti (motivi generici e mera ripetizione dell'appello)
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una parte civile non sono automaticamente inutilizzabili: occorre verificare se la persona fosse formalmente indagata; in assenza di iscrizione e laddove il giudice di merito valuti sostanzialmente la veste del dichiarante, le dichiarazioni possono essere utilizzate se la motivazione è congrua
- La valutazione della credibilità dei testi e della parte offesa è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata con riscontri esterni (intercettazioni, tabulati, documenti), è difficilmente sindacabile in sede di legittimità
- Quando la pretesa del creditore è illecita e l'azione è finalizzata al profitto illecito, con minacce, la fattispecie è estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- L'aggravante di tipo mafioso richiede elementi specifici; tuttavia intercettazioni in cui l'imputato usa linguaggio mafioso e indica collegamenti o destinazioni dei proventi possono essere ritenute rilevanti dal giudice di merito se motivate adeguatamente
- La contestazione della provvisionale non è normalmente decidibile in sede di cassazione: la concessione e quantificazione della provvisionale è atto discrezionale del giudice e non impugnabile con ricorso per cassazione
- Un ricorso per cassazione che limiti le censure a mera ripetizione dell'appello senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata rischia l'inammissibilità per carenza di specificità
- La recidiva può essere confermata anche se il precedente è anteriore di alcuni anni, qualora i reati passati siano della stessa indole e comprovino la spiccata inclinazione a delinquere
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22461/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22462/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22463/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →