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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35079/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nato a Minervino Murge il 16 gennaio 1972, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 luglio 2025. Ha dedotto, con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l'esistenza di cause di proscioglimento rilevabili ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; con il secondo, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non indica il reato contestato né la pena applicata. La responsabilità era divenuta definitiva in primo grado dopo la rinuncia della difesa ai relativi motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità, perché la responsabilità era ormai definitiva a seguito della rinuncia ai motivi d'appello che la riguardavano; ha giudicato il secondo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata motivava in modo sufficiente e non illogico il diniego delle attenuanti generiche e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, con conseguente non censurabilità del giudizio di merito in cassazione. Ha disposto le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta integralmente il dispositivo né consente di specificare ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    critica all'evidenza inconferente per la definitività del giudizio di responsabilità cristallizzato dalla sentenza di primo grado all'esito della rinunzia ai relativi motivi prospettata dalla difesa nel corso del giudizio di appello

    Nel caso deciso, la deduzione relativa all'omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consentiva di rimettere in discussione la responsabilità ormai definitiva per effetto della rinuncia ai relativi motivi d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica ulteriormente il contenuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando la responsabilità penale è divenuta definitiva in primo grado a seguito della rinuncia ai relativi motivi di appello, non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riaprire la contestazione della responsabilità attraverso una censura sull'omessa verifica di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La valutazione di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e non illogica e abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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