Cassazione Penale, Sentenza n. 43688/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 15/07/2020 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata: il delitto di ingiuria era stato depenalizzato nel corso del giudizio e il delitto di minaccia si era estinto per prescrizione. La parte civile deduceva violazione e erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. (sosteneva che il giudice d'appello doveva comunque decidere sulla domanda civile anche in caso di estinzione del reato) e dell'art. 12 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (sottolineando l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili ai fatti anteriori, salvo pronuncia irrevocabile), chiedendo che il Tribunale si pronunciasse sul risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli interessi civili nonostante l'estinzione del reato solo se nel primo grado è stata pronunciata una sentenza di condanna che comprenda ordini di restituzione o risarcimento a favore della parte civile. Nel caso di specie la imputata era stata assolta in primo grado, quindi il Tribunale d'appello non aveva titolo a statuire sulla domanda risarcitoria; conseguentemente la parte civile deve proporre l'azione 'ex novo' nella sede naturale. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 7/2016. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione eccezionale che consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli interessi civili nonostante l'estinzione del reato solo se nel primo grado è stata pronunciata una sentenza di condanna (anche generica) con provvedimenti di restituzione o risarcimento a favore della parte civile; in assenza di condanna di primo grado non trova applicazione.
art. 12 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Prevede che le disposizioni sulle sanzioni pecuniarie civili si applichino anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con pronuncia irrevocabile; non obbliga il giudice d'appello a decidere sul risarcimento se in primo grado non è stata pronunciata condanna con statuizioni civili.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende nel giudizio di cassazione; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità evidente del ricorso.
Massime di principio
- Se nel primo grado l'imputato è stato assolto e non vi è stata alcuna decisione di condanna contenente disposizioni civili, il giudice d'appello non può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in caso di estinzione del reato: la parte civile deve agire 'ex novo' nella sede competente per ottenere il risarcimento.
- L'art. 578 c.p.p. ha portata eccezionale e opera soltanto quando nel primo grado sia stata emessa una condanna che includa provvedimenti civili; non costituisce un titolo per ottenere la decisione sulle ragioni civili se il primo grado si è concluso con assoluzione.
- La depenalizzazione di un fatto (per es. per effetto del d.lgs. n. 7/2016) non elimina il diritto della parte civile ad agire per il risarcimento: però la via processuale utile dipende dall'esito del primo grado (se c'è stata condanna, il giudice d'appello revoca e la parte civile può proporre l'azione nuova; se c'è stata assoluzione, la parte civile deve rinnovare la domanda in altra sede).
- Gli impugnanti devono valutare la fondatezza giuridica delle doglianze: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).
- In vicende miste di estinzione del reato (prescrizione/amnistia) occorre verificare sempre se nel primo grado esistano statuizioni civili che consentano l'esercizio dei poteri previsto dall'art. 578 c.p.p.; in mancanza, la tutela civile va perseguita separatamente.
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