Cassazione Penale, Ordinanza n. 18416/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di due imputati per tentato furto in abitazione aggravato e in concorso, commesso in Cellamare il 4 giugno 2024. Avverso tale decisione ciascun imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostanzialmente sovrapponibile, deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione non è però entrata nel merito di tali censure, perché ha rilevato che i ricorsi erano stati sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, circostanza che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, a seguito della modifica del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista e non può essere proposto personalmente dalla parte.
Norma indicata come modificata dalla legge n. 103/2017 e posta a fondamento dell'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
Richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.
Indicato come base per dichiarare senza formalità di procedura la causa di inammissibilità rilevata.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in ogni tipo di provvedimento e anche in materia cautelare, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando l'impugnazione è affetta da una causa di inammissibilità manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere ogni profilo di colpa.
- La verifica del rispetto delle forme di proposizione del ricorso per cassazione è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito, come le censure sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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