Cassazione Penale, Ordinanza n. 38067/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore dolendosi esclusivamente della motivazione della Corte d'appello di Bologna sul mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. In particolare, contestava il giudizio di merito con cui erano state ritenute insussistenti le condizioni per sostituire la pena detentiva, sostenendo in sostanza l'erroneità o insufficienza della valutazione negativa sulle prospettive di emendabilità e sulla concedibilità del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato e immune da vizi logici il diniego della sanzione sostitutiva, fondandolo su apprezzamenti di fatto non sindacabili in legittimità: valutazione dei fatti oggetto di condanna, dei precedenti penali dell'imputato e della condotta successiva al reato, da cui era stato tratto un giudizio negativo sulle prospettive di emenda. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarla sulla base dei criteri di merito e della prognosi sulle prospettive di emenda.
Il giudizio sulla concedibilità delle pene sostitutive deve essere svolto secondo i criteri di commisurazione della pena, e se adeguatamente motivato non è sindacabile in cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche introdotte dalla riforma non eliminano il margine valutativo del giudice di merito nella concessione delle pene sostitutive.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031
"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità".
Il precedente di legittimità conferma che il diniego della pena sostitutiva, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di merito conserva un potere discrezionale che deve essere esercitato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego della sanzione sostitutiva può essere fondato su una valutazione complessiva dei fatti, dei precedenti penali dell'imputato e della condotta successiva al reato, al fine di formulare una prognosi sulle sue prospettive di emenda.
- Quando la motivazione sul rigetto della pena sostitutiva è adeguata e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità, la decisione di merito sfugge al sindacato di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che censuri soltanto la valutazione discrezionale del giudice di merito sul mancato accesso alla pena sostitutiva è inammissibile se non evidenzia reali vizi di legittimità.
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