Cassazione Penale, Sentenza n. 5261/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito l'8 luglio 2024 in relazione a presunti reati di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 I. fall.) e bancarotta patrimoniale per distrazione. La ricorrente contestava la legittimità della perquisizione sostenendo che, essendo il reato asseritamente realizzato mediante sottrazione o distruzione delle scritture contabili (bancarotta documentale specifica), la ricerca delle scritture sarebbe stata superflua; inoltre denunciava che la perquisizione avrebbe avuto finalità strumentali e tese a raccogliere elementi per nuovi reati, non pertinenti all'imputazione provvisoria. In sintesi, si deduceva erronea applicazione di norme di diritto penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 247 e 250 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato la legittimità della perquisizione e del sequestro probatorio così come valutati dal Gip e dal Tribunale del riesame. La decisione sottolinea che: 1) il decreto di perquisizione era diretto non solo alla ricerca di scritture presumibilmente sottratte o distrutte, ma anche alla documentazione relativa ai rapporti commerciali tra la fallita IMS e D.P. Group e ad altri elementi (es. macchinari) la cui provenienza non risultava provata; 2) il pubblico ministero può contestare, in via alternativa, sia la fattispecie di bancarotta documentale specifica sia quella generica (tenuta fraudolenta delle scritture), rendendo legittima la ricerca volta a verificare entrambe le ipotesi; 3) nei casi in cui alla perquisizione sia seguito un sequestro eseguito, il decreto di perquisizione domiciliare non è impugnabile autonomamente in cassazione, salvo che la perquisizione risulti abnorme in modo tale da determinare inutilizzabilità delle prove; 4) non è emersa abnormità tale da invalidare il sequestro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e si conferma la validità del sequestro probatorio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali della motivazione del ricorso per cassazione: il motivo deve essere enunciato nei limiti necessari per la decisione; richiamata per valutare la corretta esposizione del motivo di ricorso.
Norma sull'impugnabilità di determinati provvedimenti cautelari reali; richiamata nel contesto delle censure relative alla perquisizione/sequestro.
Norma relativa alla convalida e controllo degli atti di polizia giudiziaria; richiamata in relazione ai profili di legittimità della perquisizione e del successivo sequestro.
art. 216, comma 1, n.2, I. fall.
Prevede la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione o distruzione di scritture) e consente la contestazione anche in forma alternativa con la bancarotta documentale per irregolare tenuta; la Corte ha ritenuto legittima la ricerca documentale anche se parte delle scritture fosse stata sottratta o distrutta.
Introdotto per consentire opposizione al decreto di perquisizione quando non ne consegua un sequestro; la Corte ha precisato che questa tutela non si applica quando perquisizione e sequestro sono contestuali ed eseguiti.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; la Corte segnala l'eccezione secondo cui il doveroso sequestro del corpo del reato può rendere irrilevante il modo in cui si sia pervenuti ad esso.
Attribuisce al pubblico ministero il compito di svolgere indagini volte anche a raccogliere elementi favorevoli all'indagato; la Corte ha ricordato tale dovere per giustificare la ricerca di prove che possano essere anche a discarico.
Massime di principio
- Quando a una perquisizione domiciliare segue un sequestro eseguito, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente in cassazione: eventuali censure devono concernere la legittimità del sequestro o dimostrare l'abnormità della perquisizione tale da rendere inutilizzabili le prove acquisite.
- La perquisizione non è necessariamente illegittima solo perché il reato contestato prevede la sottrazione o distruzione di scritture: è legittimo cercare documentazione parziale o altri elementi attinenti i rapporti commerciali e la provenienza di beni.
- Il pubblico ministero può formulare contestazioni alternative (bancarotta documentale specifica e generica) e svolgere indagini anche per verificare la tenuta fraudolenta delle scritture, rendendo ammissibile un'attività di ricerca volta ad accertare entrambe le ipotesi.
- La perquisizione diventa rilevante ai fini di inutilizzabilità delle prove solo se abnorme, cioè eseguita fuori dai 'casi' e 'modi' stabiliti dalla legge e in palese violazione di diritti costituzionali irrinunciabili; in assenza di abnormità le risultanze restano utilizzabili.
- L'art. 252-bis c.p.p. tutela il destinatario di perquisizione quando non ne consegue alcun sequestro: tale rimedio non opera se perquisizione e sequestro sono contestuali ed eseguiti.
- Per valutare la legittimità di interventi cautelari reali occorre una valutazione puntuale della motivazione del giudice del riesame e del Gip; la mancata impugnazione del sequestro nell'istanza di cassazione limita le censure proponibili in questa sede.
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