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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5261/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito l'8 luglio 2024 in relazione a presunti reati di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 I. fall.) e bancarotta patrimoniale per distrazione. La ricorrente contestava la legittimità della perquisizione sostenendo che, essendo il reato asseritamente realizzato mediante sottrazione o distruzione delle scritture contabili (bancarotta documentale specifica), la ricerca delle scritture sarebbe stata superflua; inoltre denunciava che la perquisizione avrebbe avuto finalità strumentali e tese a raccogliere elementi per nuovi reati, non pertinenti all'imputazione provvisoria. In sintesi, si deduceva erronea applicazione di norme di diritto penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 247 e 250 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato la legittimità della perquisizione e del sequestro probatorio così come valutati dal Gip e dal Tribunale del riesame. La decisione sottolinea che: 1) il decreto di perquisizione era diretto non solo alla ricerca di scritture presumibilmente sottratte o distrutte, ma anche alla documentazione relativa ai rapporti commerciali tra la fallita IMS e D.P. Group e ad altri elementi (es. macchinari) la cui provenienza non risultava provata; 2) il pubblico ministero può contestare, in via alternativa, sia la fattispecie di bancarotta documentale specifica sia quella generica (tenuta fraudolenta delle scritture), rendendo legittima la ricerca volta a verificare entrambe le ipotesi; 3) nei casi in cui alla perquisizione sia seguito un sequestro eseguito, il decreto di perquisizione domiciliare non è impugnabile autonomamente in cassazione, salvo che la perquisizione risulti abnorme in modo tale da determinare inutilizzabilità delle prove; 4) non è emersa abnormità tale da invalidare il sequestro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e si conferma la validità del sequestro probatorio.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali della motivazione del ricorso per cassazione: il motivo deve essere enunciato nei limiti necessari per la decisione; richiamata per valutare la corretta esposizione del motivo di ricorso.

  • art. 247 cod. proc. pen.

    Norma sull'impugnabilità di determinati provvedimenti cautelari reali; richiamata nel contesto delle censure relative alla perquisizione/sequestro.

  • art. 250 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla convalida e controllo degli atti di polizia giudiziaria; richiamata in relazione ai profili di legittimità della perquisizione e del successivo sequestro.

  • art. 216, comma 1, n.2, I. fall.

    Prevede la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione o distruzione di scritture) e consente la contestazione anche in forma alternativa con la bancarotta documentale per irregolare tenuta; la Corte ha ritenuto legittima la ricerca documentale anche se parte delle scritture fosse stata sottratta o distrutta.

  • art. 252-bis cod. proc. pen.

    Introdotto per consentire opposizione al decreto di perquisizione quando non ne consegua un sequestro; la Corte ha precisato che questa tutela non si applica quando perquisizione e sequestro sono contestuali ed eseguiti.

  • art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti; la Corte segnala l'eccezione secondo cui il doveroso sequestro del corpo del reato può rendere irrilevante il modo in cui si sia pervenuti ad esso.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il compito di svolgere indagini volte anche a raccogliere elementi favorevoli all'indagato; la Corte ha ricordato tale dovere per giustificare la ricerca di prove che possano essere anche a discarico.

Massime di principio

  • Quando a una perquisizione domiciliare segue un sequestro eseguito, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente in cassazione: eventuali censure devono concernere la legittimità del sequestro o dimostrare l'abnormità della perquisizione tale da rendere inutilizzabili le prove acquisite.
  • La perquisizione non è necessariamente illegittima solo perché il reato contestato prevede la sottrazione o distruzione di scritture: è legittimo cercare documentazione parziale o altri elementi attinenti i rapporti commerciali e la provenienza di beni.
  • Il pubblico ministero può formulare contestazioni alternative (bancarotta documentale specifica e generica) e svolgere indagini anche per verificare la tenuta fraudolenta delle scritture, rendendo ammissibile un'attività di ricerca volta ad accertare entrambe le ipotesi.
  • La perquisizione diventa rilevante ai fini di inutilizzabilità delle prove solo se abnorme, cioè eseguita fuori dai 'casi' e 'modi' stabiliti dalla legge e in palese violazione di diritti costituzionali irrinunciabili; in assenza di abnormità le risultanze restano utilizzabili.
  • L'art. 252-bis c.p.p. tutela il destinatario di perquisizione quando non ne consegue alcun sequestro: tale rimedio non opera se perquisizione e sequestro sono contestuali ed eseguiti.
  • Per valutare la legittimità di interventi cautelari reali occorre una valutazione puntuale della motivazione del giudice del riesame e del Gip; la mancata impugnazione del sequestro nell'istanza di cassazione limita le censure proponibili in questa sede.

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