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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23292/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dell'imposta pagata in misura ordinaria al momento della registrazione del decreto di trasferimento di un immobile acquistato all'incanto, sostenendo di avere diritto all'agevolazione "prima casa" perché l'immobile era destinato ad abitazione principale. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la dimostrazione in fatto della destinazione ad abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, perché la CTR avrebbe riconosciuto l'agevolazione nonostante il contribuente non avesse reso le dichiarazioni prescritte dalla norma né in sede di aggiudicazione né prima della registrazione del decreto di trasferimento.

Norme richiamate

  • art. 1 nota II-bis, Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'agevolazione "prima casa" richiede la dichiarazione espressa, nell'atto di acquisto e a pena di inapplicabilità del beneficio, della volontà di stabilire la residenza nel Comune dell'immobile e dell'assenza delle ulteriori condizioni ostative previste dalla norma.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte richiama il principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è di regola perduta, ma considera la disciplina della prima casa come eccezione perché subordinata a specifiche dichiarazioni del contribuente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la fase camerale con proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale "prima casa" non può essere riconosciuta sulla sola base della destinazione concreta dell'immobile ad abitazione principale, ma richiede anche le dichiarazioni formali previste dalla legge nell'atto di acquisto o comunque prima della registrazione del titolo traslativo.
  • Nelle vendite forzate, il decreto di trasferimento è l'atto cui si riconosce efficacia traslativa della proprietà; pertanto, le dichiarazioni necessarie per fruire dell'agevolazione devono essere rese prima della sua registrazione.
  • Quando la normativa agevolativa impone dichiarazioni costitutive dei presupposti del beneficio, la loro omissione non può essere supplita da un accertamento fattuale successivo sulla sussistenza in concreto delle condizioni sostanziali.
  • Se la violazione di legge emerge da atti incontestati e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

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