Cassazione Civile, Ordinanza n. 29505/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al giudizio di revocazione e dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa tributaria era stata definita consensualmente e che vi era accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le spese sono state compensate secondo quanto concordato dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA, oltre omissioni di ritenute e sanzioni. Dopo i gradi di merito e un primo giudizio di cassazione, la società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza di legittimità n. 7504/2016, limitatamente alla parte che aveva respinto l'impugnazione sulla ripresa a tassazione di una sopravvenienza attiva di euro 12.022.790, ritenuta non contabilizzata. Nel corso del procedimento di revocazione, le parti hanno tuttavia sottoscritto un accordo conciliativo che definiva le pretese oggetto della riassunzione e rideterminava le sanzioni, con impegno della società a rinunciare al ricorso; l'Agenzia ha depositato formale accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per proporre ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di revocazione, le parti definiscono consensualmente la pretesa sostanziale e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- L'accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia e l'accettazione formale della rinuncia precludono una decisione nel merito del ricorso per revocazione.
- In presenza di rinuncia accettata e di accordo sulle spese, la Corte può limitarsi a dare atto dell'estinzione del giudizio e della compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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