Cassazione Penale, Sentenza n. 35458/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di erede universale di Rosanna Ausilia Piazza, chiedeva la restituzione di beni (in particolare gioielli) sequestrati il 21/09/2004 e solo parzialmente restituiti; i restanti beni erano stati oggetto di confisca e autorizzazione alla vendita all'asta. L'istanza era già stata dichiarata inammissibile in sede esecutiva e la ricorrente sosteneva che: (i) la precedente ordinanza del 2018 non avrebbe avuto natura di cosa giudicata in senso impeditivo ma solo ricognitiva, per cui il Giudice avrebbe dovuto entrare nel merito; (ii) erano stati prodotti nuovi elementi che dimostravano la liceità del possesso dei beni, superando la definitività della confisca. Il GIP aveva invece ritenuto che la confisca dei beni era divenuta definitiva (anche in considerazione di pronunce di questa Corte e della Cassazione) e che l'istanza era mera riproposizione di quella già rigettata, quindi inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure, confermando che la richiesta era riproduttiva di istanze già respinte e priva di elementi nuovi. È stato rimarcato che la confisca è divenuta definitiva (con pronuncia della Corte di Cassazione del 17/01/2019 e sentenza della Sezione Prima n. 15576 del 16/09/2021) e che, pertanto, i beni sono ormai appartenenti allo Stato e non soggetti a restituzione. Inoltre la ricorrente non può essere qualificata terzo estraneo che conservi diritto di ereditare il bene confiscato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi; la disposizione mira a prevenire reiterate istanze identiche in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a fronte del rigetto del ricorso
Sentenza Sez. I n. 15576 del 16/09/2021
Sezione Prima, n. 15576 del 16.09.2021
Decisione precedente che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'incidente esecutivo relativo alla questione della restituzione, confermando la mancanza di novità rispetto alle istanze riproposte
Pronuncia Corte di Cassazione
La pronuncia di cassazione ha reso definitiva la confisca dei beni ritenuti provento di reato, comportandone il passaggio di proprietà allo Stato e sottraendoli alla disponibilità dell'interessata
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione o istanza di restituzione può essere dichiarato inammissibile se è mera riproposizione di una domanda già rigettata senza elementi nuovi; ai sensi dell'art. 666 c.p.p. è necessario allegare fatti o prove nuovi e rilevanti per superare la preclusione
- Quando la confisca è stata dichiarata definitiva (anche per effetto di pronunce della Corte di Cassazione), i beni si considerano di proprietà dello Stato e la richiesta di restituzione è generalmente improcedibile
- La qualifica di "terzo estraneo" non consente automaticamente la restituzione se il diritto sul bene è stato eliminato da un provvedimento di confisca definitivo; il diritto ereditario non ricrea titolarità soppressa dalla confisca
- Per evitare l'inammissibilità è fondamentale documentare e provare l'esistenza di elementi nuovi (nuove prove, fatti sopravvenuti o vizi della precedente decisione non già esaminati) che giustifichino la riapertura della questione
- Chi propone ricorso reiterato corre il rischio di essere condannato alle spese processuali se l'istanza è ritenuta infondata o riproduttiva
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