Cassazione Penale, Ordinanza n. 04228/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi riguardavano, da un lato, la contestazione della recidiva applicata in sede di merito e, dall'altro, la lamentata eccessività della pena. Quanto alla recidiva, il ricorrente sosteneva in sostanza che l'aggravante fosse stata applicata in modo non corretto; quanto al trattamento sanzionatorio, deduceva che la pena fosse troppo elevata. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva motivato sull'applicazione della recidiva richiamando concretamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, verificando la perdurante inclinazione al delitto. Quanto alla pena, la doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato in concreto il collegamento tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato, ai fini della valutazione della sua inclinazione criminosa. Ha poi ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata la censura sulla misura della pena, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, che deve attenersi agli artt. 132 e 133 c.p. e ha assolto l'onere motivazionale con un congruo richiamo agli elementi ritenuti rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva e per la selezione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
È indicato, insieme all'art. 133 c.p., come criterio cui il giudice di merito deve conformare la determinazione della pena nell'esercizio della sua discrezionalità.
Massime di principio
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice di merito motivi in concreto sul rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo fatto.
- La censura di eccessività della pena non consente, di regola, un sindacato di legittimità nel merito della quantificazione sanzionatoria, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
- In sede di cassazione, la motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analisi dettagliata di ogni singolo parametro considerato.
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