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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19353/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza della Corte d'appello, i ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso; uno dei soggetti originariamente indicati tra i ricorrenti è nel frattempo deceduto. Alla rinuncia ha aderito il controricorrente e le parti hanno inoltre disciplinato le spese con un atto di transazione, prevedendone la compensazione. La vicenda processuale rilevante per la decisione della Cassazione riguarda quindi non il merito della controversia definita dalla sentenza impugnata, ma la validità ed efficacia della rinuncia al ricorso per cassazione e i suoi effetti estintivi sul giudizio, nonché le conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti. Ha inoltre osservato che gli adempimenti di notificazione o comunicazione della rinuncia sono funzionali all'eventuale adesione, rilevante ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c. Poiché nel caso concreto la rinuncia conteneva anche l'accettazione del controricorrente e vi era una transazione che prevedeva la compensazione delle spese, il giudizio è stato dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    la rinuncia al ricorso per cassazione è valida come atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del giudizio senza bisogno di accettazione delle altre parti

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per contrasto: nel giudizio di cassazione la rinuncia non segue il modello dell'estinzione per rinuncia previsto per il processo di merito, perché non richiede l'accettazione delle controparti

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale

    l'adesione delle altre parti alla rinuncia incide sulle spese di lite e può escluderne la condanna

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con le forme richieste, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia servono essenzialmente a consentire l'adesione delle controparti, soprattutto ai fini della regolazione delle spese.
  • L'adesione delle controparti alla rinuncia, specie se accompagnata da una pattuizione transattiva sulle spese, può escludere ogni pronuncia di condanna alle spese nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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