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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01595/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato ad Alberto Toppino la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Avverso tale sentenza il difensore di Alberto Toppino e Simone Toppino proponeva ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando che il giudice non avesse valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento, perché il ricorso si risolveva in una contestazione generica dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e in un vizio motivazionale non deducibile in questo specifico mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento non può fondarsi sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in tale ipotesi la Corte provvede con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato dal GIP

  • art. 129 c.p.p.

    la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento, se prospettata in modo generico o come vizio motivazionale

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    preclude il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento fondato sull'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti

  • art. 616 c.p.p.

    impone la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento non è ammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre, in modo generico, l'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non possono essere introdotte censure di mero vizio di motivazione dirette a contestare il mancato rilievo di cause di proscioglimento, quando ciò sia vietato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può provvedere de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., se ravvisa colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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