Cassazione Penale, Ordinanza n. 40660/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era meramente astratto e non confrontato con il caso concreto né con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo di ricorso, per come riportato nell'ordinanza, consisteva in affermazioni ritenute astratte e prive di un effettivo confronto con la fattispecie concreta e con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
non è citato nel testo fornito
non è citato nel testo fornito
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in deduzioni meramente astratte, prive di specifico confronto con la fattispecie concreta e con la motivazione della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata; la mancanza di tale confronto comporta l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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