Cassazione Civile, Ordinanza n. 13222/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della resistente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., non occorreva provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza della società resistente per l'importo di euro 54.459,62. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione davanti al Tribunale, che l'ha respinta; ha poi appellato senza successo, poiché la Corte d'appello di Bologna ha confermato il rigetto. Avverso tale sentenza d'appello è stato quindi proposto ricorso per cassazione. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stata depositata prima dell'adunanza camerale
in caso di rinuncia accettata non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima della decisione e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio, secondo la disciplina richiamata dalla decisione.
- In presenza di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
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