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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35278/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto disponendo che gli venisse consentito di svolgere attività di pittura nella propria cella con le stesse modalità consentite nella "saletta di pittura". Il Ministero deduce (1) erronea applicazione di legge perché la disciplina delle modalità trattamentali è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione e non sussisterebbe un diritto soggettivo leso; (2) errore di motivazione nella comparazione tra detenuti comuni e sottoposti a regime differenziato 41-bis, poiché anche i detenuti del circuito comune non possono usare materiali artistici nella propria camera ma soltanto in ambienti appositi secondo le disposizioni regolamentari e la circolare ministeriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ha motivato che la decisione impugnata si fondava su una presunta discriminazione tra detenuti comuni e sottoposti al 41-bis non comprovata: l'Amministrazione aveva dimostrato che le modalità di fruizione dell'attività di pittura non erano diverse rispetto al circuito ordinario. La Corte ha inoltre ritenuto legittime le modalità organizzative che conformano l'esercizio del diritto all'espressione artistica, purché non vengano intaccati il nucleo essenziale del diritto al mantenimento della dignità; nel caso concreto tale nucleo è rimasto garantito.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma che disciplina le attività trattamentali (tra cui la pittura) come strumento di rieducazione; la Corte non riconduce al detenuto un diritto soggettivo assoluto ad utilizzare materiali artistici in cella indipendentemente dalle modalità organizzative.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime differenziato che consente misure restrittive per esigenze di sicurezza; la Corte consente limitazioni organizzative connesse a tale regime purché fondate su ragioni oggettive e senza intaccare il nucleo essenziale dei diritti della persona detenuta.

  • circolare ministeriale

    Prevede che in cella siano consentiti solo materiali limitati (matite colorate, pastelli a cera) mentre materiali più idonei restano nella saletta di pittura: la Corte valuta legittime tali disposizioni organizzative ove applicate parimenti o giustificate da esigenze di sicurezza.

  • disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione penitenziaria

    Regolamentano l'uso degli spazi e delle attrezzature per le attività trattamentali; la Corte rileva che il rispetto di tali regole, se non discriminatorie e se non ledono il nucleo essenziale dei diritti, è compatibile con il diritto alla dignità del detenuto.

Massime di principio

  • La mera richiesta di svolgere un'attività trattamentale in un luogo diverso da quello previsto dall'Amministrazione non costituisce automaticamente un diritto soggettivo: le modalità organizzative rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo prova di discriminazione o lesione del nucleo essenziale del diritto.
  • Per accertare una discriminazione tra detenuti sottoposti a 41-bis e detenuti comuni è necessario dimostrare concretamente che le modalità pratiche sono effettivamente diverse e non giustificate da ragioni di sicurezza o normative.
  • Le limitazioni materiali e logistiche delle attività trattamentali (es. materiali consentiti in cella vs in saletta) sono legittime se applicate in modo non discriminatorio e se non ledono il nucleo essenziale del diritto alla dignità e all'espressione personale.
  • In contenziosi simili la Corte valuterà l'esistenza di esigenze di sicurezza oggettive e la comparazione reale delle modalità di trattamento tra i diversi circuiti detentivi; l'onere di dimostrare la discriminazione grava sul ricorrente che contesta le scelte amministrative.
  • Quando si decide su attività culturali o artistiche in contesti detentivi, la bilancia giuridica pende tra tutela della dignità e esigenze di ordine/ sicurezza: restrizioni proporzionate e motivate sono generalmente ammesse.

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