Cassazione Penale, Ordinanza n. 05571/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della Corte di appello era coerente con i criteri legali e giurisprudenziali per l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in materia di stupefacenti. Il ricorso censurava, in particolare, la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere considerata meno offensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente escluso la lieve entità valorizzando le elevate quantità di droga, l'inusuale grado di purezza, l'acquisto tramite canali informatici, l'uso di messaggistica criptata e il pagamento in criptovaluta, elementi che rendevano la condotta più grave e insidiosa e confermavano la non minima offensività del fatto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutarsi in base al dato qualitativo e quantitativo della sostanza e agli ulteriori parametri delle modalità, mezzi e circostanze dell'azione.
La disposizione disciplina i reati in materia di stupefacenti, distinguendo l'ipotesi base dalla fattispecie di minore gravità di cui al comma 5.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, fondata non solo sul dato quantitativo e qualitativo della droga, ma anche su mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La detenzione o cessione di sostanza stupefacente in quantità elevate, con elevato grado di purezza e con modalità di approvvigionamento e pagamento tali da denotare un contesto operativo più insidioso, è incompatibile con la lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
- In cassazione, il motivo che si limiti a contestare la mancata applicazione della fattispecie attenuata senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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