Cassazione Penale, Ordinanza n. 04234/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sull'appello senza accogliere le censure difensive. Il ricorso deduceva il travisamento della prova e l'omessa valutazione di una prova decisiva, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato un elemento istruttorio ritenuto rilevante. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico: a fronte di una motivazione di merito reputata logicamente corretta, il ricorso non indicava in modo puntuale quali fossero gli elementi di fatto posti a base della censura, né spiegava in che modo la prova asseritamente trascurata avrebbe potuto scardinare l'impianto probatorio. È stata richiamata anche la mancata specificazione delle circostanze che avrebbero reso utile l'integrazione istruttoria della teste indicata in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo puntuale gli elementi su cui si fonda la censura, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di travisamento della prova o di omessa valutazione di una prova decisiva deve essere formulata con particolare specificità, indicando gli elementi di fatto e le ragioni logiche che renderebbero erronea la decisione di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contestazioni generiche o meramente assertive, senza confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza spiegare perché l'elemento istruttorio richiamato sarebbe decisivo.
- Quando la sentenza di merito abbia già esaminato in modo congruo il tema dedotto, non è sufficiente reiterare in cassazione le doglianze d'appello in forma generica; occorre evidenziare specifiche lacune, illogicità o travisamenti effettivamente rilevanti.
- La mancata puntualizzazione delle circostanze che avrebbero potuto incidere sull'impianto probatorio impedisce al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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