Cassazione Penale, Ordinanza n. 12210/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla procedibilità del reato sub C). Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in appello per furto aggravato e tentato furto aggravato, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano limitatamente al punto in cui è stata ritenuta la procedibilità del reato indicato sub C). Il ricorso contestava dunque la valutazione del giudice di merito sulla valida proposizione della querela/denuncia da parte della persona offesa e, per conseguenza, la procedibilità del fatto-reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'atto della persona offesa era intestato come "denunzia- querela", conteneva una riserva di integrazione per tutti i reati che l'autorità giudiziaria avesse ravvisato e includeva l'espressa volontà di non rinunciare all'avviso ex art. 408 c.p.p., elementi da cui desumere in modo inequivoco la volontà di perseguire l'autrice del fatto e di attivare il procedimento penale.
Norme richiamate
Il riferimento all'avviso in caso di richiesta di archiviazione è stato valorizzato come indice della volontà della persona offesa di partecipare al procedimento e di mantenere ferma la richiesta di perseguire il responsabile.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità a querela, la volontà della persona offesa può essere desunta non solo dalla formula usata nell'atto, ma anche dal suo contenuto complessivo e dalle dichiarazioni con cui si chiede espressamente la tutela penale e si manifesta interesse a seguire il procedimento.
- Un atto denominato "denunzia-querela", accompagnato dalla riserva di integrazione per ogni reato ravvisato dall'autorità giudiziaria e dalla richiesta di essere avvisati dell'eventuale richiesta di archiviazione, è idoneo a esprimere inequivocamente la volontà punitiva richiesta per la procedibilità del reato.
- Quando il motivo di ricorso contesta una valutazione di merito chiaramente sorretta da elementi testuali univoci sull'esistenza della querela, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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