Cassazione Penale, Ordinanza n. 30495/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con effetto dal 29 settembre 2024, valorizzando le circostanze emerse in relazione a un episodio di truffa commesso nel mese di settembre 2014 e le note dei Carabinieri. Contro tale provvedimento la persona sottoposta alla misura ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la revoca sarebbe stata disposta senza adeguata giustificazione. La Corte rileva tuttavia che la censura è generica e si risolve nella richiesta di una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di sorveglianza, senza specifiche critiche alla motivazione adottata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul vizio di motivazione, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva dato conto in modo coerente e logico delle ragioni della revoca, richiamando l'episodio di truffa del settembre 2014, verificando il contenuto delle note dei Carabinieri e giustificando anche la decorrenza della revoca. Poiché il ricorso era aspecifico e mirava solo a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito della decisione impugnata, quando il ricorso si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando il provvedimento impugnato dia conto in modo coerente e logico degli elementi posti a base della decisione, anche mediante il richiamo a documenti e informative acquisite.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: doglianze generiche o formulate in termini retorici sono inidonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato e conducono all'inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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