Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo generiche le doglianze sulla motivazione e rilevando che la sentenza impugnata presentava una motivazione logicamente corretta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 novembre 2025. La Corte d'appello aveva riqualificato i fatti contestati, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la pronuncia di condanna per i reati previsti dagli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, numeri 1 e 2, 217, comma 1, numero 4, e comma 2, 224 e 219, comma 1, del R.D. 267/1942. I primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, denunciavano un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici e indeterminati, poiché non indicavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare i rilievi rivolti alla motivazione della sentenza impugnata né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascuna richiesta; motivi generici e indeterminati non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare le censure e di esercitare il proprio sindacato.
Norma richiamata quale base della condanna, in relazione alle ulteriori disposizioni indicate nella sentenza.
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
Norma richiamata dalla sentenza quale disposizione posta in relazione all'art. 223 per la qualificazione dei fatti contestati.
art. 217, comma 1, n. 4), e comma 2, R.D. 267/1942
comma 1, n. 4), e comma 2
Norma richiamata tra quelle poste a fondamento della condanna.
Norma richiamata tra quelle poste a fondamento della condanna.
art. 219, comma 1, R.D. 267/1942
Norma richiamata tra quelle poste a fondamento della condanna.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci genericamente un vizio di motivazione senza indicare gli specifici elementi di fatto o le ragioni giuridiche posti a fondamento della censura.
- Il motivo di ricorso deve consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi rivolti alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; la mera contestazione indistinta della responsabilità penale non soddisfa tale requisito.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente corretta e il ricorrente non individua specifiche incongruenze o omissioni rilevanti, la denuncia di vizio motivazionale è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto dalla Corte.
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