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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo generiche le doglianze sulla motivazione e rilevando che la sentenza impugnata presentava una motivazione logicamente corretta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 novembre 2025. La Corte d'appello aveva riqualificato i fatti contestati, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la pronuncia di condanna per i reati previsti dagli artt. 223, in relazione all'art. 216, comma 1, numeri 1 e 2, 217, comma 1, numero 4, e comma 2, 224 e 219, comma 1, del R.D. 267/1942. I primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, denunciavano un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici e indeterminati, poiché non indicavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare i rilievi rivolti alla motivazione della sentenza impugnata né di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci genericamente un vizio di motivazione senza indicare gli specifici elementi di fatto o le ragioni giuridiche posti a fondamento della censura.
  • Il motivo di ricorso deve consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi rivolti alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; la mera contestazione indistinta della responsabilità penale non soddisfa tale requisito.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente corretta e il ricorrente non individua specifiche incongruenze o omissioni rilevanti, la denuncia di vizio motivazionale è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaBancarotta semplice
RamiProcesso penaleReati fallimentari

Testo integrale

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