Cassazione Civile, Ordinanza n. 05824/2026 del 15/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la costruzione di venti alloggi, rimasto non ultimato per varianti in corso d'opera e per il mancato finanziamento dei lavori. L'appaltatore ha agito per ottenere l'esecuzione dell'appalto, la stipula di una transazione e di un atto di sottomissione già approvati internamente dall'ente e l'aggiornamento della somma transattivamente indicata con indici ISTAT e interessi. I giudici di merito hanno dichiarato la domanda improponibile perché devoluta ad arbitri in base alla clausola richiamata nel contratto, ritenendo valida la devoluzione arbitrale nonostante le modifiche legislative sopravvenute. Nel ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la transazione avrebbe già definito la lite; violazione dell'art. 43 e ss. d.P.R. 1063/1962 e della normativa regionale siciliana, assumendo che il richiamo contrattuale al capitolato generale consentisse a ciascuna parte di adire il giudice ordinario; ulteriori censure sulla sussistenza della controversia, sull'interpretazione del contratto, sulle prove e sulle spese di lite. La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che nel caso di appalto pubblico stipulato in Sicilia il richiamo al capitolato generale comporta l'applicazione della disciplina legale statale e regionale, comprensiva delle modifiche sopravvenute e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16 l. 741/1981, con conseguente derogabilità della competenza arbitrale mediante azione davanti al giudice ordinario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame della questione di competenza/arbitrato e delle conseguenze sul merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio per cui, negli appalti pubblici siciliani, il richiamo contrattuale al capitolato generale non basta a imporre stabilmente l'arbitrato se la disciplina legislativa applicabile consente la scelta del giudice ordinario. Restano assorbite le ulteriori censure relative alla pretesa transazione, alle prove, all'interpretazione contrattuale e alle spese.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ha fondato la decisione, ritenendo assorbite le censure diverse dal secondo motivo
richiamato come parametro dei motivi di ricorso
art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
norma originaria sul giudizio arbitrale nelle controversie di appalto pubblico, richiamata come base del patto arbitrale
art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
nella versione originaria consentiva alle parti di derogare alla competenza arbitrale; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa per affermare la derogabilità del vincolo arbitrale nel caso concreto
art. 16 l. 10 dicembre 1981, n. 741
disposizione che aveva modificato il regime della deroga all'arbitrato negli appalti pubblici; la Corte ricorda che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
art. 9 l.r. Sicilia 26 maggio 1973, n. 21
prevede l'applicazione obbligatoria del capitolato generale di appalto alle opere pubbliche di competenza degli enti indicati, costituendo fonte della disciplina richiamata nel contratto
art. 32, comma 1, l.r. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21
recepisce in Sicilia la disciplina statale modificativa del regime dell'arbitrato negli appalti pubblici
invocati dal ricorrente per l'interpretazione della clausola contrattuale di rinvio al capitolato generale
richiamato in subordine dal ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola compromissoria
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale/giuramento decisorio
richiamato dal ricorrente a proposito dell'ammissibilità della produzione documentale in appello
richiamati nel settimo motivo sulle spese di lite
Corte cost. n. 152/2006
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. 741/1981; la Corte di cassazione valorizza tale effetto sul regime dell'arbitrato negli appalti pubblici
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, la clausola compromissoria deve risultare da una volontà chiara ed esplicita delle parti; un richiamo meramente formale al capitolato generale non è di per sé sufficiente a radicare in modo incontestabile la competenza arbitrale.
- Quando il contratto richiama una disciplina normativa esterna, il rinvio opera alla normativa vigente nel suo complesso, comprensiva delle modifiche legislative e delle pronunce di incostituzionalità intervenute nel tempo, salvo diversa e inequivoca pattuizione compatibile con il sistema.
- Negli appalti pubblici siciliani, il richiamo contrattuale al capitolato generale non si sostituisce alla fonte legale regionale che disciplina il rapporto; la fonte dell'arbitrato va quindi individuata nelle leggi regionali e statali richiamate, non nel solo testo negoziale.
- Se il giudice di merito omette di confrontarsi con la corretta fonte normativa della competenza arbitrale, la sentenza è cassabile e la causa va rinviata per un nuovo esame della questione pregiudiziale di competenza.
- Le censure che non colpiscono tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata restano inammissibili o assorbite, anche quando siano potenzialmente idonee a incidere sul risultato finale.
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