Cassazione Penale, Sentenza n. 12917/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogata dal consiglio di disciplina per atti osceni nei confronti di un altro detenuto (art. 77, comma 1, punto 16), d.P.R. n. 230/2000). Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione degli artt. 143 e 178 lett. c) c.p.p., degli artt. 24 e 11 Cost. e difetto di motivazione, sostenendo che il procedimento disciplinare era viziato per la sua mancata comprensione della lingua italiana e per la mancata assistenza di un interprete, che avrebbe reso impossibile la piena comprensione della contestazione e dei colloqui con il difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente accertato, con elementi desumibili dall'udienza, che il detenuto possedeva, seppur con difficoltà, una sufficiente conoscenza della lingua italiana per comprendere l'addebito e partecipare al procedimento (aveva risposto a domande, si era scusato e aveva fornito giustificazioni). La mancata capacità di lettura dell'italiano non è stata ritenuta ostativa poiché la contestazione era stata fatta oralmente. Poiché l'accertamento sulla conoscenza della lingua è valutazione di fatto congruamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, punto 16
Norma disciplinare del regolamento carcerario che descrive l'infrazione contestata (atti osceni nei confronti di altro detenuto); la Corte ha dato per assorbita la qualificazione dell'illecito già operata dal consiglio di disciplina.
codice di procedura penale, artt. 143 e 178 lett. c)
Articoli richiamati dal ricorrente con riferimento a vizi di impugnazione e motivazione. La Corte osserva che le questioni sollevate attengono ad accertamenti di fatto e alla motivazione del giudice di merito; se adeguatamente motivate, tali valutazioni non sono sindacabili in Cassazione.
Costituzione, art. 24
Richiamato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato compromesso perché il detenuto aveva partecipato, compreso l'addebito e fornito deduzioni e scuse.
Costituzione, art. 11
Norma costituzionale citata dal ricorrente tra le garanzie costituzionali invocate; non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto, essendo la questione centrale l'accertamento della comprensione linguistica e della regolarità processuale interna.
Massime di principio
- La valutazione sulla capacità del detenuto di comprendere la lingua in cui si svolge il procedimento è accertamento di fatto del giudice di merito; se motivato, non è sindacabile in Cassazione.
- L'assenza di un interprete non determina automaticamente l'annullamento del provvedimento disciplinare: è necessario dimostrare che l'effettiva incomprensione ha impedito la conoscenza dell'addebito o l'esercizio della difesa.
- La contestazione orale dell'infrazione può essere sufficiente quando l'addebito è stato comunicato verbalmente e il detenuto ha dimostrato di comprendere e di partecipare al procedimento.
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario un confronto critico e specifico con le argomentazioni del giudice di merito; rilievi generici o reiterativi, senza prova che l'errore abbia inciso sulla decisione, sono inammissibili.
- Presentare ricorsi infondati o privi di adeguata fondatezza può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (Cassa delle ammende).
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