Cassazione Penale, Sentenza n. 11352/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di Nabla per ricettazione, detenzione di arma clandestina, lesioni e calunnia (fatti del 31/08/2011). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, contestando la valutazione della credibilità della persona offesa e sollevando specifiche critiche: incongruenze nella versione del Lo Piccolo (modalità di disarmo e raccolta dei bossoli), presunta inesistenza di una quarta telefonata, comportamento successivo della vittima ritenuto incongruente (sosta al bar, ritardo a denunciare), diversa natura della lesione al torace (escoriazione da sfregamento e non contusione circolare), e l'interpretazione della ferita sull'indice del Nabla. Proponeva una ricostruzione alternativa in cui Lo Piccolo avrebbe simulato l'aggressione per precostituire prove contro Nabla e poi consegnato l'arma ai carabinieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate attengono alla valutazione di fatto, correttamente svolta dai giudici di merito, e non proponibili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la fondatezza della motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato dichiarazioni testimoniali, tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza, e aveva ritenuto credibile la versione della parte offesa. Per tali ragioni la sentenza impugnata resta efficace (pena confermata nella misura risultante dall'appello: riduzione parziale ma condanna mantenuta). Per inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori).
Norme richiamate
La norma è stata richiamata per procedere alla trattazione scritta del procedimento; ha consentito che le conclusioni del Procuratore generale e le memorie difensive fossero valutate secondo la disciplina prevista per la trattazione per iscritto.
Applicato quale base giuridica per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo ha utilizzato per comminare l'ammenda di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della legittimità dell'applicazione di sanzioni pecuniarie per impugnazioni manifestamente infondate o irregolari.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per rinnovare la prova: le valutazioni di credibilità e le riconsiderazioni fattuali, adeguatamente motivate dai giudici di merito, sono non sindacabili quanto a merito in sede di cassazione salvo vizi di diritto o travisamento probatorio manifesto.
- La credibilità della parte offesa può essere confermata anche da elementi oggettivi (tabulati telefonici, testimonianze terze, immagini di videosorveglianza, rilievi medico-legali) e da un'analisi coerente delle incongruenze apparenti, che possono essere spiegate come reazioni traumatiche o lacune di memoria.
- Comportamenti successivi della presunta vittima (brevi soste, telefonate, comportamenti non immediatamente coerenti) non determinano automaticamente l'incredibilità se risultano plausibili alla luce del contesto e dei dati oggettivi raccolti.
- Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario prospettare vizi di diritto ben qualificati o dimostrare il travisamento della prova; mere alternative ricostruzioni dei fatti, senza elementi nuovi o indicazione di errori di diritto, sono inammissibili.
- Il ricorso manifestamente infondato o irrituale può comportare condanne per spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto l'impugnazione deve essere sorretta da plausibili argomenti giuridici e di fatto.
- Segni o lesioni compatibili con una dinamica (es. contusione circolare da silenziatore) hanno elevato valore probatorio quando coincidono con altre risultanze e contraddicono in modo oggettivo la versione alternativa dell'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →