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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1386/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 10/06/2020 del Tribunale di Avezzano che, in riforma della decisione del Giudice di Pace che lo aveva assolto con formula "perché il fatto non sussiste" ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ha ritenuto invece sussistente la responsabilità ai soli fini civili e lo ha condannato al risarcimento danni (1530 euro). Il ricorso deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. perché l'appello in riforma ha trasformato l'assoluzione in condanna senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale sulle dichiarazioni ritenute decisive; (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per aver valorizzato in appello un referto di pronto soccorso non menzionato nell'atto di appello della parte civile (ultra petita).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'appello d'appello abbia correttamente confermato l'attendibilità della testimonianza della persona offesa (già valutata attendibile in primo grado) e che la riforma non abbia richiesto la rinnovazione della prova dichiarativa perché il giudice d'appello non ha mutato la valutazione di credibilità delle dichiarazioni decisive ma ha invece valorizzato ulteriori elementi documentali e logico-deduttivi (in particolare il referto di pronto soccorso, la compatibilità della ferita con la rottura degli occhiali e l'acquisto di nuovi occhiali) che il primo giudice aveva trascurato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché l'impugnazione devolve al giudice di secondo grado l'esame pieno del "capo" impugnato e il giudice può valutare anche prove non specificamente richiamate dall'atto di appello se pertinenti al medesimo punto decisionale. Conseguentemente la condanna al risarcimento nei confronti della parte civile è stata ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    la formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste" emessa in primo grado è stata l'oggetto dell'overturning, ma non impedisce che l'appello civile riesamini il capo nel suo complesso

  • art. 603 cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di rinnovare l'istruttoria delle prove dichiarative decisive in caso di overturning promosso dal pubblico ministero; la Corte chiarisce che l'obbligo rileva quando vi sia un mutamento nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni; se invece l'attendibilità non viene messa in discussione e l'appello valorizza elementi documentali trascurati, la rinnovazione non è necessaria

  • art. 192 cod. proc. pen.

    terzo comma (richiamato nella motivazione)

    i criteri di valutazione ordinaria della prova testimoniale non si applicano pienamente alla persona offesa: la testimonianza della persona offesa può, se ritenuta credibile, da sola fondare responsabilità penale senza riscontri esterni

  • art. 597 cod. proc. pen.

    disciplinando il principio devolutivo dell'appello, non impedisce al giudice d'appello di esaminare prove pertinenti al medesimo "capo" impugnato anche se non tutte sono state specificate nell'atto di appello

  • art. 533 cod. proc. pen.

    richiamato per il canone dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio che la motivazione d'appello deve rispettare in caso di ribaltamento

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il diritto a un processo equo; la giurisprudenza europea consente l'overturning senza riascolto dei testimoni solo a determinate condizioni (immutata valutazione di attendibilità, garanzie complessive del diritto di difesa, prova documentale idonea, possibilità per la difesa di svolgere le proprie argomentazioni)

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riformare un'assoluzione in condanna senza rinnovare l'istruttoria sulle dichiarazioni decisive solo se non muta la valutazione di attendibilità delle stesse e si limita a diversa interpretazione del complesso probatorio o valorizzazione di elementi documentali trascurati dal primo giudice
  • L'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis sussiste quando l'appello si fonda su una diversa valutazione di credibilità delle dichiarazioni decisive; in tal caso è necessaria la rinnovazione per garantire il contraddittorio e l'art. 6 CEDU
  • La parte civile che impugna ai soli effetti civili devolve al giudice d'appello l'esame pieno del "capo" impugnato; il giudice può considerare prove pertinenti al medesimo punto anche se non specificamente menzionate nell'atto di appello
  • La Corte richiede una motivazione "rafforzata" in caso di overturning: l'appello che ribalta l'assoluzione deve confutare analiticamente le ragioni della decisione originaria e offrire una ricostruzione probatoria più persuasiva
  • La giurisprudenza europea non impone in termini assoluti la rinnovazione della prova dichiarativa: valuta l'equità complessiva del processo (overall fairness) e accetta eccezioni quando ricorrano garanzie procedurali, prova documentale idonea e nessun mutamento nella credibilità delle dichiarazioni
  • Nelle valutazioni pratiche, se si intende far valere in appello una diversa ricostruzione basata su documenti non considerati in primo grado, è consigliabile esplicitare tali elementi già nell'atto di impugnazione per ridurre il rischio di contestazioni sul piano del devolutum

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