Cassazione Penale, Sentenza n. 20417/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €338.955,00. Si censurava la violazione degli artt. 125, 321, 325 c.p.p. e dell'art. 648-bis c.p. per carenza e apparenza di motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto la "provenienza delittuosa" del denaro solo in ragione dell'ingente somma, delle modalità di custodia e dell'inattendibilità delle spiegazioni, senza individuare la tipologia del reato presupposto né la specifica condotta riconducibile all'art. 648-bis (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza). Con un secondo motivo si deduceva altresì carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, contestando che la mera suddivisione in pacchetti e la pronta disponibilità della somma fossero argomenti sufficienti a provare il rischio concreto di dispersione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione del Tribunale è stata qualificata come meramente apparente e insufficiente perché basata solo sulle caratteristiche del denaro e sulle spiegazioni ritenute inattendibili, senza indicare la tipologia del reato presupposto e senza ricondurre gli elementi raccolti a una specifica fattispecie di riciclaggio né a una delle condotte previste dall'art. 648-bis. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per i reati previsti dagli artt. 648 e seguenti, è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto e acquisire elementi sintomatici (rapporti con ambienti criminali, precedenti, possesso di strumenti connessi ad altri reati, ecc.). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio richiede l'individuazione, almeno nella tipologia, del reato presupposto e la concreta individuazione della condotta (sostituzione, trasferimento o altre operazioni) idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; il mero possesso o trasporto di denaro non è sufficiente.
Concetto generale di reati contro il patrimonio che presuppongono l'esistenza di un illecito produttivo di profitto; anche qui è richiesto che il reato presupposto sia quantomeno individuato nella sua tipologia quando è alla base di misure cautelari reali.
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.
Norme affini concernenti altri illeciti patrimoniali e finanziari: la giurisprudenza richiede analoghi livelli di accertamento e motivazione circa il legame tra somme/beni sequestrati e reato presupposto.
artt. 125, 321, 325 cod. proc. pen.
Richiamati in rapporto al dovere di motivazione e alle regole procedurali relative alle misure cautelari e ai ricorsi: la motivazione deve essere coerente, completa e fornire il percorso logico-giuridico che giustifica la misura.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Foggia ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il mero possesso o trasporto di somme ingenti, anche se ingiustificato, non basta a fondare l'accusa di riciclaggio o ricettazione: occorre individuare la tipologia del reato presupposto e collegare gli elementi probatori a quella ipotesi.
- Nelle misure reali (sequestro preventivo) il giudice deve fornire una motivazione non apparente: descrivere il quadro indiziario e spiegare in che modo gli elementi raccolti rendono verosimile la specifica tesi accusatoria.
- Per il reato di cui all'art. 648-bis è necessario indicare quale delle condotte previste dalla norma (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) si ritiene realizzata e con quali riscontri fattuali.
- Elementi sintomatici rilevanti per il fumus includono rapporti con ambienti criminali, precedenti per reati produttivi di profitto illecito, possesso di beni o strumenti attinenti ad altri delitti (armi, stupefacenti, documentazione di operazioni inesistenti), non solo le caratteristiche del denaro.
- Il periculum in mora richiede motivazione concreta: non è sufficiente affermare il rischio in base alla sola suddivisione in pacchetti o alla pronta disponibilità delle somme; bisogna collegare il rischio a comportamenti concreti e attuali degli indagati.
- Se il giudice del merito non rispetta questi standard di motivazione il provvedimento cautelare è annullabile e la questione rinviata per nuovo esame.
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