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Ordinanza

Ordinanza n. 404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19892/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 19892/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

Le candidate hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo emerge che nell'appello sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria, la cui fondatezza non è stata esaminata in questa fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le ragioni delle appellanti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione dell'appello nel merito. La sentenza di primo grado resta esecutiva; non è stata quindi disposta la sospensione della sua efficacia. La discussione nel merito è stata fissata per il 25 giugno 2026, sede nella quale potranno essere approfondite le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di adottare una misura consistente nella sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale definizione sia idonea a tutelare adeguatamente la posizione della parte, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le ragioni della parte appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice dell'appello cautelare può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando rapidamente l'udienza di merito senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea prospettate in sede cautelare possono essere riservate all'approfondimento della fase di merito quando la tutela cautelare è assicurata mediante la sollecita trattazione dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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