Ordinanza n. 404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19892/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 19892/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Le candidate hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo emerge che nell'appello sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria, la cui fondatezza non è stata esaminata in questa fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le ragioni delle appellanti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione dell'appello nel merito. La sentenza di primo grado resta esecutiva; non è stata quindi disposta la sospensione della sua efficacia. La discussione nel merito è stata fissata per il 25 giugno 2026, sede nella quale potranno essere approfondite le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Consente, in sede cautelare, di adottare una misura consistente nella sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale definizione sia idonea a tutelare adeguatamente la posizione della parte, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando le ragioni della parte appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice dell'appello cautelare può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando rapidamente l'udienza di merito senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- Le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea prospettate in sede cautelare possono essere riservate all'approfondimento della fase di merito quando la tutela cautelare è assicurata mediante la sollecita trattazione dell'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →