Cassazione Civile, Ordinanza n. 30148/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una serie di giudizi davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relativi a un progetto per la realizzazione e gestione di una centralina idroelettrica sul fiume Brenta nel territorio di Bassano del Grappa. In un primo giudizio il Comune e alcuni proprietari vicini impugnavano l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Veneto e, con separato procedimento riunito, anche il provvedimento espropriativo e altri atti connessi. In un secondo giudizio la società ricorrente impugnava invece il decreto regionale che aveva dichiarato la decadenza dal titolo autorizzativo per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori. Il TSAP aveva sospeso i giudizi promossi dal Comune e dai privati ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la definizione del giudizio sulla decadenza. La società ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c.: secondo la ricorrente, non vi era un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, perché i giudizi avevano oggetti diversi e autonomi, uno sulla legittimità dell'autorizzazione originaria, l'altro sulla legittimità della successiva decadenza; inoltre la sospensione sarebbe stata impedita anche dalla parziale diversità di parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha annullato l'ordinanza con cui il TSAP aveva disposto la sospensione necessaria dei giudizi riuniti e ha disposto la prosecuzione dei procedimenti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto insussistente il presupposto della sospensione ex art. 295 c.p.c., perché il giudizio sulla decadenza dal titolo autorizzativo costituiva un posterius rispetto ai giudizi di impugnazione dell'autorizzazione e degli atti espropriativi, sicché non vi era rischio di conflitto di giudicati tale da imporre la sospensione; ha inoltre osservato che la non coincidenza soggettiva tra i giudizi ostava ulteriormente alla sospensione necessaria.
Norme richiamate
"il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"
la sospensione necessaria richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali entrambe dedotte in giudizio, nonché l'impossibilità di trattarle simultaneamente; non basta una mera connessione o un possibile contrasto di effetti pratici
è richiamato come norma che consente l'accertamento incidentale della questione pregiudiziale nel processo dipendente, salvo che la questione sia dedotta principaliter in un autonomo giudizio
sono richiamati per evidenziare che, quando sia possibile la riunione o il simultaneus processus, viene meno la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 47, secondo comma, c.p.c.
viene utilizzato per affermare l'ammissibilità del regolamento di competenza, essendo stato rispettato il termine per la proposizione
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del regolamento
la Corte ribadisce che la sospensione necessaria è eccezionale e non si applica quando la decisione della causa dipendente non richiede necessariamente il previo giudicato sulla controversia asseritamente pregiudiziale
la sussistenza della pregiudizialità va verificata ponendo a confronto gli elementi fondanti delle due cause e accertando che esse siano entrambe controverse e non simultaneamente decidibili
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un vero rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali dedotte in giudizio, tale per cui la decisione della causa dipendente non possa essere resa senza il previo accertamento, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante.
- Non è sufficiente una mera connessione tra procedimenti o la possibilità di effetti pratici incompatibili: occorre un rischio concreto di conflitto di giudicati su un medesimo antecedente logico-giuridico.
- Quando la questione pregiudiziale può essere conosciuta incidenter tantum nel giudizio dipendente, la sospensione è esclusa, salvo che la questione sia già dedotta principaliter in un autonomo giudizio e non sia realizzabile il simultaneus processus.
- La sospensione necessaria non può essere disposta se i giudizi coinvolgono anche solo in parte soggetti diversi, perché il giudicato di uno non farebbe stato nei confronti di tutti i partecipanti all'altro.
- Se la controversia successiva riguarda un atto sopravvenuto o un posterius rispetto all'atto originario contestato negli altri giudizi, di regola non sussiste il vincolo di pregiudizialità richiesto dall'art. 295 c.p.c.; nel caso di specie la decadenza del titolo produce effetti ex nunc e non rende pregiudicata la legittimità del titolo originario in termini tali da imporre la sospensione.
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