Sentenza del 30/09/2019 n. 24300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto inattendibile la percentuale di ricarico dichiarata da una società esercente attività di bar-caffetteria, basandosi sulla media di settore, sull'ubicazione centrale dell'esercizio e sul fatto che i ricavi dichiarati fossero circa la metà di quelli risultanti dagli studi di settore. Sono state denunciate carenze motivazionali nella valutazione della percentuale di ricarico, della vendita di alcolici, dell'ubicazione dell'attività, dello scostamento dagli studi di settore e degli ulteriori elementi utilizzati dall'Ufficio, tra cui la mancata emissione di uno scontrino fiscale, l'impiego di un lavoratore non regolarmente assunto e la modesta remunerazione dei soci. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la rettifica fosse fondata su meri indizi e sul solo scostamento dalla media del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo fondate congiuntamente le censure. Ha osservato che un ricarico dell'87%, pur inferiore alla media indicata dall'Ufficio, rientrava nel range dello studio di settore, compreso tra il 74% e il 224%, e che quindi non poteva costituire da solo un indizio sufficiente per la ripresa fiscale. Anche lo scostamento di circa il 10% da un indice di coerenza è stato ritenuto modesto e scarsamente significativo. La motivazione della CTR non aveva adeguatamente considerato le contestazioni e le prove contrarie del contribuente, anche con riferimento all'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione su fatto controverso
La norma è stata richiamata per contestare l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello su fatti decisivi, quali il ricarico applicato, gli studi di settore e gli ulteriori elementi utilizzati per la rettifica.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stato invocato per denunciare la violazione della disciplina che regola la rettifica del reddito d'impresa.
Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
La rettifica del reddito non può fondarsi automaticamente sul solo scostamento dalla media del settore o dagli studi di settore; occorre una motivazione adeguata e un quadro presuntivo sufficientemente significativo, valutando anche le prove contrarie offerte dal contribuente.
Sentenza Corte di giustizia UE, Quarta Sezione, 21 novembre 2018, causa C-648/16
Gli studi di settore e i metodi induttivi possono essere utilizzati anche ai fini IVA, ma devono emergere divergenze gravi tra i redditi dichiarati e quelli stimati, lasciando al contribuente la possibilità di contestare la stima con ogni prova contraria disponibile.
Cass. n. 1236/2006, Cass. n. 15964/2016 e Cass. n. 32980/2018
I precedenti richiamati confermano la necessità di una motivazione concreta, coerente e completa quando l'accertamento si fonda su presunzioni, studi di settore o ricostruzioni induttive.
Massime di principio
- Lo scostamento rispetto alla media di settore o agli studi di settore non è, da solo, sufficiente a dimostrare l'evasione: deve essere accompagnato da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Quando il valore dichiarato rientra comunque nel range statistico previsto dallo studio di settore, l'Amministrazione deve spiegare in modo specifico perché quel dato debba essere considerato inattendibile.
- Gli indici di coerenza devono essere valutati concretamente: uno scostamento modesto, inserito in un sistema statistico, può non avere significato probatorio autonomo.
- L'accertamento deve considerare complessivamente tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli favorevoli al contribuente e le prove contrarie da lui prodotte.
- Anche per l'IVA l'uso di studi di settore e metodi induttivi è possibile, ma richiede divergenze significative e una motivazione adeguata, non una mera applicazione automatica di medie statistiche.
- La presenza di irregolarità fiscali o lavoristiche può costituire elemento di supporto, ma deve essere collegata logicamente alla ricostruzione dei ricavi e non può sostituire la prova della maggiore base imponibile.
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