Cassazione Civile, Ordinanza n. 25876/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento di circa 11.000 euro notificata dall'allora Equitalia Sud. Dopo un precedente intervento della Corte di cassazione che aveva rinviato la causa al giudice di merito per la sola regolazione delle spese dell'intero processo, la Commissione tributaria regionale del Lazio liquidava le spese in modo forfettario: euro 2.000 complessivi per primo e secondo grado, euro 2.000 per il giudizio di cassazione e euro 500 per il giudizio di rinvio, tutte con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorrente censurava tale statuizione deducendo violazione degli artt. 4 d.m. n. 55/2014, 91 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR avesse liquidato le spese senza distinzione per singolo grado e senza adeguata motivazione, con importi inferiori ai parametri di riferimento anche considerando le riduzioni consentite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la CTR, nel liquidare le spese, ha adottato una liquidazione unitaria e onnicomprensiva per il doppio grado di merito e importi non adeguatamente motivati, in contrasto con il principio per cui le spese vanno liquidate distintamente per ciascun grado di giudizio e l'eventuale scostamento dai parametri deve essere motivato in modo controllabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a nuova regolazione delle spese del processo e provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
La liquidazione del compenso deve avvenire nel rispetto dei parametri forensi, senza un vincolo ai valori medi, ma con motivazione quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere regolate dal giudice in modo conforme ai criteri di legge.
La decisione deve essere sorretta da motivazione sufficiente e controllabile.
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice deve liquidare separatamente spese e compensi per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo delle ragioni della quantificazione.
- Dopo il d.m. n. 55 del 2014, non esiste un obbligo di liquidare i compensi ai valori medi, ma ogni scostamento dai parametri di riferimento richiede una motivazione specifica e verificabile.
- È censurabile la liquidazione forfettaria e indistinta delle spese quando non consenta di comprendere i criteri adottati e risulti inferiore ai parametri applicabili senza adeguata giustificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →