Ordinanza n. 2595/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - -del decreto di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato . n. -OMISSIS- dell 9/6/2025 - notificato il 13/6/2025- dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi; -di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, notificato il 13 giugno 2025, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il testo non specifica in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti; il Tribunale ha tuttavia ritenuto, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, attendibili le argomentazioni del ricorrente e meritevole di considerazione la documentazione depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ravvisando il fumus boni iuris nella ritenuta attendibilità delle argomentazioni del ricorrente. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché il diniego avrebbe potuto determinare la perdita definitiva dell’occasione di lavoro offerta in Italia. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio del ricorrente è stato ritenuto meritevole di apprezzamento. Il Tribunale ha quindi sospeso il diniego e ordinato all’Ambasciata d’Italia a Tunisi di riesaminare la posizione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, valutando puntualmente la documentazione e le argomentazioni difensive e motivando adeguatamente eventuali circostanze ostative al rilascio del visto. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 6 ottobre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito la sospensione del diniego e l’ordine di riesame in ragione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’attendibilità delle argomentazioni del ricorrente, valutata allo stato degli atti e con cognizione sommaria, può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere un diniego amministrativo.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del diniego rischia di determinare la perdita definitiva di un’occasione lavorativa concreta offerta al richiedente.
- Quando accoglie la tutela cautelare contro un diniego di visto, il giudice amministrativo può sospendere l’atto e ordinare all’amministrazione un riesame entro un termine assegnato, imponendo la valutazione puntuale della documentazione e delle deduzioni dell’interessato.
- Nel riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione deve motivare adeguatamente le eventuali circostanze preclusive al rilascio del visto.
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