Cassazione Penale, Sentenza n. 21654/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione di un permesso premio per favorire i rapporti familiari incontro con la figlia che risiede stabilmente in Cina. L'istanza era sostenuta da pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia, del direttore del carcere e della Procura nazionale antimafia e fondata sul percorso trattamentale positivo del detenuto e sulla sua collaborazione con la giustizia. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta perché la figlia vive all'estero e non risultava dimostrata la concreta possibilità che venisse in Italia per l'incontro; il Tribunale ha confermato il rigetto ritenendo che mancasse la funzionalità concreta del permesso rispetto all'obiettivo dichiarato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, oltre ai requisiti soggettivi e di buona condotta, il permesso premio debba avere una effettiva funzionalità rispetto alla finalità dichiarata (qui l'incontro con la figlia). Poiché la figlia risiede in Cina e non è stata dimostrata la concreta possibilità dell'incontro né evidenziate altre finalità coerenti con il programma di trattamento, il beneficio è stato considerato non congruo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come disciplina rilevante al trattamento dei collaboratori; dal testo non emerge un'applicazione diretta diversa da quella dedotta dal ricorrente
art. 30-ter ord. pen. (art. 30-ter della legge n. 354 del 1975)
La norma autorizza i permessi premio per fini affettivi, culturali o di lavoro a favore del detenuto; la Corte interpreta che, oltre ai requisiti di condotta e assenza di pericolosità, il magistrato debba verificare la funzionalità concreta del permesso rispetto alla finalità dichiarata e acquisire informazioni necessarie a valutarne la coerenza con il trattamento e la risocializzazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018 (Corrias)
Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias
Richiamata come precedente secondo cui il magistrato deve accertare la funzionalità del permesso rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro, verificando coerenza con il trattamento complessivo del detenuto
Massime di principio
- Per ottenere un permesso premio finalizzato a un incontro familiare con persona che risiede all'estero è necessario dimostrare la concreta realizzabilità dell'incontro (consenso e disponibilità della persona, piani di viaggio, misure di protezione se necessarie).
- Il giudice di sorveglianza valuta non solo la buona condotta del detenuto, ma anche la funzionalità del permesso rispetto all'obiettivo dichiarato e la sua coerenza con il percorso trattamentale e di reinserimento.
- Pareri favorevoli della Direzione carceraria o della Procura sono importanti ma non determinanti: la valutazione compete al magistrato di sorveglianza che deve accertare la concretezza dell'evento perseguito.
- Se l'incontro richiesto non è realisticamente realizzabile, il richiedente dovrebbe prospettare finalità alternative coerenti con il trattamento (es. graduale reinserimento sociale, incontri con familiari presenti in Italia, partecipazione a specifiche attività trattamentali) e fornire prove documentali su queste finalità.
- In situazioni con familiari all'estero, è utile acquisire preventivamente dichiarazioni scritte della controparte, elementi logistici (biglietti, contatti, disponibilità del servizio di protezione) e ogni elemento che dimostri la concreta possibilità dell'incontro per aumentare le chance di accoglimento della richiesta.
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