Cassazione Penale, Ordinanza n. 24598/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per un episodio di truffa in concorso, oltre che per un profilo riconducibile alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., secondo quanto emerge dal testo. Nel primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 336 c.p., censurando la ricostruzione della volontà della persona offesa di proporre querela; nel secondo e terzo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello e mirassero ad ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era formulato in modo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello e congruamente respinte, mentre i motivi relativi alla truffa tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali, senza indicare vizi logicamente e giuridicamente apprezzabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il capo d'imputazione o il tema di censura relativo alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ma nel testo non svolge una vera interpretazione della norma; rileva solo che la Corte territoriale aveva ritenuto dimostrata la chiara volontà della persona offesa di querelare.
È richiamato in relazione al concorso di persone nel reato di truffa.
È la norma incriminatrice del delitto di truffa per cui la responsabilità dell'imputato è stata confermata nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e già congruamente disattese dalla sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Nel concorso nel delitto di truffa può integrare un contributo penalmente rilevante la condotta di chi si impossessa del profitto illecito, specie quando il vantaggio sia confluito su uno strumento di pagamento a lui intestato e attivato mediante un documento personale, in assenza di elementi fattuali contrari.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua, logica e supportata da riscontri, la Cassazione non può sostituirvi una propria valutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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