Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frosolini era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di un gommone Shadow 820 risultante nei libri della fallita e non rinvenuto dal curatore. Ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) con la censura del presunto travisamento della prova, sostenendo che il gommone era stato venduto alla E.F. Consulting s.r.l. per €66.000 con caparra di €5.000 e che il saldo era stato estinto mediante compensazione con un credito ceduto alla Nautica Willy Boats s.r.l.; a suo dire tali operazioni erano annotate nei libri contabili, confermate da testi e dal consulente tecnico della difesa; (2) errata applicazione della legge fallimentare (artt. 216 e 223) e violazione del principio secondo cui le dichiarazioni dell'imputato circa la destinazione dei beni non possono essere ignorate se specifiche e non smentite dagli elementi probatori, con richiesta che fosse valutata la specificità delle sue affermazioni circa la compensazione che avrebbe estinto il debito verso la Nautica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato in modo logico e congruo la conclusione che l'operazione di vendita/compensazione non era provata: mancava prova dell'esistenza del debito verso Nautica Willy Boats; il consulente non aveva accertato il debito; le annotazioni contabili non bastano a provare l'effettiva operazione; il documento "Dichiarazione di compensazione" del 15/5/2014 non era sottoscritto dal legale rappresentante della Nautica e quindi non aveva valore probatorio; la dichiarazione del 23/2/2017 del liquidatore era generica e tardiva; testi e documenti non fornivano elementi concreti nonostante l'entità del presunto debito; la produzione tardiva e incongruenze di firma hanno indebolito il documento. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può riesaminare i fatti e rinnovare la valutazione delle prove (divieto di travisamento della prova senza rappresentazione integrale delle risultanze). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali il ricorso per cassazione può essere articolato; il ricorrente si è attenuto ai limiti richiesti ma le censure sollevate si sono risolte, in sostanza, in un'impugnazione del merito probatorio non sindacabile in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Gnosi del motivo di ricorso in Cassazione relativo a motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la censura prospettasse un riesame del merito probatorio, rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nella forma proposta.
Richiamato nel contesto della disciplina fallimentare inerente agli atti e ai rapporti che possono incidere sulla massa; la Corte ha valutato che non vi fosse prova che la presunta compensazione fosse effettivamente avvenuta e fosse opponibile alla procedura.
Riferimento generale alla disciplina fallimentare richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione invocata non potesse prevalere in mancanza di prova specifica e documentale dell'operazione di compensazione/cessione del credito.
Norma richiamata nella motivazione di Corte come fondamento dell'obbligo di verità a carico dell'amministratore/fallito: giustifica l'inversione dell'onere della prova in caso di beni mancanti, imponendo all'amministratore di fornire elementi specifici sulla destinazione dei beni; nel caso concreto le affermazioni del ricorrente non sono state ritenute sufficientemente specifiche.
Massime di principio
- In caso di beni aziendali mancanti dopo il fallimento la responsabilità ricade sull'amministratore se non dimostra in modo specifico e documentato la destinazione dei beni: la semplice annotazione contabile non è sufficiente.
- La prova della vendita e di operazioni di compensazione richiede documentazione contemporanea, sottoscritta dalle parti coinvolte, e prove che attestino l'effettiva esistenza e la consistenza dei crediti usati per la compensazione.
- Documenti prodotti tardivamente o incongruenze (es. discrepanze nelle firme, assenza della firma del terzo interessato) ne riducono fortemente il valore probatorio.
- Le dichiarazioni generiche del difensore/imputato non sopperiscono alla mancanza di prove: devono essere specifiche e tali da consentire il recupero o l'individuazione del bene per poter superare la presunzione di distrazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento del fatto o per riconsiderare il peso delle prove: il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se la parte indica integralmente le risultanze che si ritengono travisate.
- In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e depositare tempestivamente contratti, atti di cessione/compensazione sottoscritti da tutte le parti, registrazioni contabili supportate da documentazione fiscale e dichiarazioni formali e riscontrabili dei terzi coinvolti.
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