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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11133/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza resa in appello all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. in una vicenda relativa a reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p., lamentando in sostanza che la decisione non fosse conforme ai parametri invocati. La Corte di cassazione rileva però che, contro una sentenza emanata a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale; tali profili non sono stati dedotti in modo utile nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento in appello; la Corte afferma che contro tale pronuncia sono proponibili solo specifiche censure inerenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché reputa il ricorso inammissibile fuori dai limiti dei motivi esperibili contro il concordato in appello.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente; la Corte non esamina la censura nel merito, ritenendo che non rientri tra i motivi ammessi contro la sentenza di concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi in cui le doglianze siano estranee ai motivi proponibili contro la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza pronunciata all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a doglianze specifiche: volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e decisione, nonché applicazione di pena illegale.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che mirino a contestare profili non consentiti nei limiti del patteggiamento in appello, come l'erronea applicazione di norme processuali o la valutazione di merito, quando non si traducano nei vizi tipici della sentenza concordata.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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