Cassazione Civile, Sentenza n. 25792/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla qualificazione catastale della torre di sostegno degli aerogeneratori: l'Amministrazione finanziaria sosteneva che le torri siano da considerare "costruzioni" e quindi incluse nella stima catastale dell'unità immobiliare, mentre il contribuente sosteneva che le torri siano componenti impiantistiche/macchinari funzionali al processo produttivo e pertanto escluse dal valore catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Corte territoriale che aveva accertato, in fatto, che la torre eolica è componente essenziale dell'impianto, strutturalmente integrata con navicella e rotore e funzionale al processo di produzione di energia elettrica; in tale condizione la torre rientra nell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e non va computata nella rendita catastale. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), art.1, comma 21
"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale"
La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'esclusione catastale riguarda le componenti impiantistiche in quanto strumentali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro consistenza fisica o dal fatto di essere infisse al suolo, purché svolgano una funzione attiva e essenziale nel processo produttivo.
Agenzia delle Entrate - Circolare n.27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione aveva classificato le torri come "costruzioni" sulla base delle caratteristiche tipologico-costruttive e dell'immobilizzazione al suolo; la Corte ritiene, invece, che tale valutazione non prevalga se l'elemento è funzionalmente parte del processo produttivo.
Agenzia delle Entrate - Circolare n.2/E del 10 febbraio 2016
Richiamata per descrivere le caratteristiche costruttive, ma non determinante: la Corte privilegia il criterio della funzionalità/strumentalità rispetto alla mera struttura fisica.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1-quater
Riferimento procedurale relativo alla prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche; la Corte segnala che non si applica nella specie per le ragioni indicate nel dispositivo.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione catastale prevale il criterio della strumentalità: conta se l'elemento è funzionale e necessario al processo produttivo, non la sua consistenza fisica o il fatto di essere infisso al suolo.
- Una struttura che svolge una funzione "attiva" e integrata con i macchinari (es. torre integrata con rotore e navicella) va qualificata come componente impiantistica ed è potenzialmente esclusa dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21 L.208/2015.
- Se la struttura ha solo una funzione passiva di supporto/statico, è più probabile che debba essere inclusa nella rendita catastale come costruzione.
- La valutazione è essenzialmente fattuale e deve essere svolta dal giudice o dall'ufficio tecnico sulla base di prove tecniche (perizie, documentazione progettuale, relazioni tecniche) che dimostrino l'integrazione funzionale con il processo produttivo.
- Le circolari amministrative sono utili ma non possono sovrastare il criterio normativo e la giurisprudenza: l'interpretazione operativa dell'Amministrazione trova limiti quando contrasta con la ratio e l'analisi sostanziale della legge.
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