Cassazione Civile, Ordinanza n. 23866/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dall'ente datore di lavoro nei confronti di una propria ex dipendente, appartenente all'area medico-legale, per ottenere la restituzione di somme che l'ente riteneva essere state indebitamente corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio. La domanda era stata accolta in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Contro la sentenza d'appello la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, ma nelle more del giudizio di legittimità depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui seguiva l'accettazione del controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e della relativa accettazione da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso e non anche in caso di estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione la Corte non dispone sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto nei soli casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non in caso di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Nell'ipotesi di estinzione del giudizio di legittimità, la Corte non provvede alla regolazione delle spese, salvo diverse specifiche condizioni non emergenti nel caso esaminato.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma lo collega soltanto al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
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