Cassazione Penale, Ordinanza n. 11403/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché reiterative di questioni già valutate dal giudice di merito e prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi investivano la responsabilità penale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che si trattava di censure meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza un confronto critico con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
La Corte richiama il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che il giudice di merito aveva già escluso la sussistenza dei presupposti applicativi.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già scrutinare e disattese dal giudice di merito, senza specifico confronto critico con la motivazione impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede di misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito sui presupposti dell'art. 131-bis c.p.; la mera ripetizione della tesi difensiva non è sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da argomentazione del giudice di merito, non può essere utilmente censurato in cassazione con motivi generici o meramente reiterativi.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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